Revisione dell'assegno divorzile - Corte d'Appello L'Aquila, Sent. 14 agosto 2026, n. 875

La revisione dell'assegno divorzile è giustificata da circostanze sopravvenute; a tal fine, valutando comparativamente le situazioni reddituali e patrimoniali degli ex coniugi, occorre verificare se e in quale misura tali fatti abbiano comportato una significativa modifica delle condizioni economiche di questi ultimi

Corte d'Appello L'Aquila, 14 agosto 2026, n. 875 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Assegno divorzile – Revisione delle condizioni di divorzio – Funzione assistenziale – Funzione perequativo-compensativa – Oneri probatori – Alienazione dell'immobile di proprietà – Percezione di un reddito pensionistico – Equilibrio economico tra le parti – Riduzione dell’assegno divorzile

Rif. Leg. Art. 5, comma 6, Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii.; Art. 473-bis.29 c.p.c.

Il riconoscimento della funzione perequativa e compensativa dell'assegno divorzile impone la dimostrazione dell'effettivo nesso causale tra lo squilibrio patrimoniale successivo allo scioglimento del matrimonio e i sacrifici sopportati dal coniuge economicamente debole in favore delle esigenze familiari, in assenza della quale all'assegno divorzile va attribuita solo natura assistenziale
Considerato che la revisione dell'assegno divorzile è giustificata da fatti e circostanze sopravvenute, la comparazione delle situazioni reddituali e patrimoniali degli ex coniugi è funzionale a valutare se tali fatti abbiano comportato una significativa modifica delle condizioni economiche di questi ultimi che, incidendo sull'equilibrio precedente, impongano una nuova quantificazione dell'importo dovuto. In tale scenario, nella fattispecie, la percezione di una pensione, seppur modesta, da parte della richiedente, rappresenta un'entrata economica prima del tutto assente e che, dunque, non può essere totalmente trascurata; nel contempo, la corresponsione del canone di locazione e il peggioramento delle condizioni abitative della medesima limitano la rilevanza che può attribuirsi alla liquidità ottenuta dalla vendita della casa coniugale, così giustificando non la revoca, bensì la riduzione dell'importo dell'assegno assistenziale.

editor: Fossati Cesare