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Sulla stabile convivenza, l’assegno divorzile, la revocazione. Cass., I Sez. Civ., Ord. 7 marzo 2024, n. 6160

vedi l'ordinanza 5 maggio 2022, n. 14256 qui pubblicata

si ringrazia l'avv. Anna Moretti per la segnalazione

Giovedì, 14 Marzo 2024
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Convivenze | Legittimità
Cass, Sez. I, Est. Caiazzo, Ord. 7.03.24 n.6160 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione.

 

Rif. Leg. Art. 391 bis cpc  

 

Convivenza di fatto - Assegno divorzile – Revocazione

editor: Fossati Cesare