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Solo all’esito di una compiuta istruttoria è possibile la valutazione dei presupposti per l’assegno divorzile. Cass., Sez. I civ., Ord. 13 giugno 2024 n. 16582

Venerdì, 19 Luglio 2024
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Legittimità
Cass. Est. Valentino, ord. 13.06.24 n.16582 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di assegno divorzile la valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile e della sua, eventuale, quantificazione, presuppone anche la valutazione della documentazione pretermessa sulla quale dovrà svolgersi il contradditorio e quella complessiva di tutte le risultanze istruttorie.

Rif. Leg. Artt 4 (abr.) e 5 Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii.

Assegno divorzile: presupposti e finalità – Mezzi di prova

La pronuncia in oggetto, in riferimento ad un procedimento instaurato nella vigenza della normativa processuale anteriore alla recente riforma ex D.Lgs 149/2022,  esclude nel giudizio divorzile in appello la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario, ritenendo quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti.

E ciò al fine di verificare la sussistenza o l’aggravamento di uno squilibrio economico-patrimoniale tra i coniugi, l’eventuale sacrificio delle proprie aspettative professionali da parte di uno di essi per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari, le eventuali scelte incidenti sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi con conseguente spostamento patrimoniale da riequilibrare, la transitorietà e occasionalità o, al contrario, persistenza del dislivello economico tra i coniugi, posto che in generale la funzione equilibratrice del reddito delle parti, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

In considerazione di quanto sopra, la Corte, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo e il terzo dello stesso e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

editor: Fossati Cesare