Ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge rileva la durata del matrimonio. Cassazione Civile, sez. I, ord. 24 luglio 2024, n. 20507
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La durata del matrimonio e il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro, ovvero di quello comune, integrano parametri utilizzabili in occasione della quantificazione dell'assegno divorzile e non possono valere al fine di escludere la spettanza dell'assegno di mantenimento in caso di separazione personale, essendo tuttavia siffatti elementi valutabili in quest'ultima sede, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, c.c., allo scopo di stabilire l'importo di detto assegno.
Conforme Cass. n. 1622/2017
Rif. Leg. Art. 156 c.c.
Separazione coniugale - Assegno di mantenimento coniuge – Breve durata del matrimonio.
La Suprema Corte torna oggi ad affrontare il tema della durata del matrimonio quale elemento valutabile al fine di stabilire l’importo del contributo al mantenimento coniugale in seguito alla separazione.
Viene precisato che alla breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva del diritto all'assegno di mantenimento, ove di questo sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti. Al più, alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento (Cfr. Cass. n. 1622/2017).
Peraltro, se la breve durata del matrimonio non esclude di per sè il diritto all'assegno, la mancata instaurazione di una comunione materiale e spirituale fra i coniugi può costituire una causa di esclusione (Cass. n.16737/2018).
Nella fattispecie, la decisione impugnata, pur avendo accertato che la moglie si era allontanata dalla casa coniugale nella primavera del 2017 dopo pochi mesi di matrimonio, non ha preso in alcuna considerazione la circostanza della durata estremamente contenuta della vita coniugale, né sotto il profilo della spettanza dell'assegno, né sotto il profilo della sua quantificazione.
Pertanto, sotto questo profilo, la sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte d’Appello per il riesame del merito in applicazione dei principi di diritto così enunciati.
editor: Fossati Cesare
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