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Mero adempimento ai doveri di solidarietà familiare. Tribunale di Bologna, 12 luglio 2024

Lunedì, 15 Luglio 2024
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Mantenimento | Figli maggiorenni | Divorzio | Assegnazione della casa | Merito Sezione Ondif di Bologna
Tribunale di Bologna, Est. Perla, sentenza 12.07.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La valutazione di tutti e tre i requisiti previsti per il riconoscimento dell’assegno divorzile: compensativo/perequativo, assistenziale, risarcitorio, deve trovare un nesso causale nella precedente vita matrimoniale e collegamento con il ménage familiare.
Condizione per l’attribuzione dell’assegno in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi: occorre indagare sulle ragioni e conseguenze della scelta di uno dei coniugi, seppur condivisa con l’altro coniuge, di dedicarsi prevalentemente all’attività familiare.

Rif. Leg.: Art. 5 VI co L. 898/1970  

Divorzio – figlia maggiorenne – mantenimento – indipendenza economica - assegnazione casa – revoca - assegno per il coniuge

Il tribunale felsineo ripercorre la recente evoluzione giurisprudenziale in materia di diritto all’assegno per il coniuge divorziato e ne fornisce la seguente interpretazione: esclusa la possibilità di rendite parassitaria; esclusa la natura alimentare che trova altrove il proprio riferimento; il principio di solidarietà (solidarietà legale) a base del diritto all’assegno di divorzio, impone che l’accertamento relativo all’inadeguatezza dei mezzi ed all’incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, sia ancorata alle scelte ed ai ruoli sui quali era impostata la vita familiare secondo un patto non scritto comunque concluso dai coniugi che vi hanno liberamente aderito.

editor: Fossati Cesare