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La stabile convivenza more uxorio fa venir meno l’assegno divorzile, salva la componente compensativa. Cass., I Sez. Civ., Ord. 5 maggio 2022, n. 14256

vedi la recente Cass. 7 marzo 2024 n.6160

si ringrazia l'avv. Anna Moretti per la segnalazione

Giovedì, 14 Marzo 2024
Giurisprudenza | Divorzio | Convivenze | Legittimità
Cass., Sez. I, Est. Di Marzio, Ord. 5.05.22 n.14256 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente debole, questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno divorzile, in funzione esclusivamente compensativa purché fornisca la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, nonché dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge

Conf. Corte di Cassazione. Sez. Un. 5 novembre 2021, n., 32198

 

Rif. Leg. Art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.; Artt. 2697, 2727, 2729 c.c.

Assegno divorzile – Presupposti - Convivenza di fatto – Onere della prova - Presunzioni

La Corte di Cassazione, nel caso di specie, respinge i primi due motivi di impugnazione in quanto nè dedotta, né circostanziata, in ricorso, la spettanza dell’assegno divorzile sotto il profilo compensativo, non consentendo i riferimenti generici ad una non precisata notevole sperequazione tra i redditi delle parti, oltrechè alla durata ultraventennale del matrimonio, all’età e alle condizioni di salute della moglie, di identificare, neppure sul piano della semplice allegazione, l’ipotetica consistenza di un contributo offerto alla comunione familiare, di una eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge. (Cfr. Cass. Sez. Un. n. 18287/2018).

L’incensurabilità, in sede di legittimità, dell’apprezzamento, da parte del giudice di merito, del materiale probatorio offerto comporta la dichiarazione di inammissibilità dei motivi terzo e quarto, con conseguente rigetto del ricorso.

editor: Fossati Cesare