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Nella componente compensativa vanno considerati anche gli accordi a latere. Cass. civ. I sez. 10 luglio 2024 n. 18843

Cass. sez. I, Est. Iofrida, sentenza 10.07.24 n.18843 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ai fini della modifica delle condizioni, le circostanze sopravvenute legittimanti la revisione consentono al giudice di entrare nel merito della complessiva regolamentazione economica dei rapporti convenuta dai coniugi in sede di divorzio, a prescindere dalle modalità attuate: ricorso al giudice o scrittura privata integrativa.
L'autonomia privata negoziale dei coniugi è stata valorizzata anche nella fase patologica della crisi, essendosi riconosciuto a loro la possibilità di concordare le condizioni per la regolamentazione, attraverso accordi a latere senza che il loro contenuto sia trasfuso nell'omologa o nella sentenza.
Vanno però distinti gli accordi del tutto estranei al procedimento, ad esempio i trasferimenti immobiliari, sui quali il giudice non può operare alcuna valutazione, da quelli stipulati contestualmente o comunque strettamente connessi all’accordo di divorzio, in quanto integrativi delle condizioni ivi previste, dei quali il giudice della famiglia deve tener conto in sede di revisione.
 

Rif. Leg. Art. 473-bis.29 cpc

Divorzio – condizioni – accordi a latere - revisione – assegno – componente compensativa

 

editor: Fossati Cesare