Il giudice che si pronuncia sul divorzio in Italia ha competenza sulla domanda di mantenimento riguardante il minore - Cass. Civ., Sez. Unite, ord. 8 giugno 2023 n. 16288

Cass. Civ., Sez. Unite, ord. 8 giugno 2023 n. 16288 – Pres.Virgilio, Cons. Rel. Falabella per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Se un giudice investito di una domanda in materia di obbligazioni alimentari nei confronti di un minore non è competente a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale nei confronti di tale minore, occorre anzitutto verificare se detto giudice sia competente a pronunciarsi ad altro titolo in forza del Regolamento 4 /2009 il quale non consente al giudice di dichiarare la propria incompetenza, come lo consente in materia di responsabilità genitoriale l’art. 15 del Reg. 2201/2003.

Secondo la Cassazione, alla luce del Reg. 4/2009, la giurisdizione sulla domanda relativa al mantenimento dei figli minori non è condizionata dal fatto che i medesimi, al momento dell'introduzione del giudizio, erano residenti con la madre in Scozia, né dal fatto che avanti a un tribunale scozzese sia stato introdotto il giudizio vertente sulla responsabilità genitoriale: infatti, il giudice che si pronuncia sul divorzio a anche sulla separazione personale dei coniugi, dispone di una competenza a statuire sulla domanda relativa all'obbligazione alimentare riguardante il minore qualora esso sia anche il giudice del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente o il giudice dinanzi al quale quest'ultimo è comparso, senza eccepirne l'incompetenza.

 

Giudizio di separazione tra coniugi di nazionalità straniera - Regolamento preventivo di giurisdizione – Residenza abituale dei coniugi - Coniugi stranieri - Residenza abituale dei minori - Mantenimento -  Rif. Leg. 3 reg. (CE) n. 2201/2003 e art. 3 Reg. 4/2009

editor: Cianciolo Valeria