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Addebito della separazione. Occorre la prova della riconducibilità  della crisi coniugale ad un comportamento del marito - Cass. Civ., Sez. I, ord. 28 ottobre 2021 n. 30497

Cass. Civ., Sez. I, ord. 28 ottobre 2021 n. 30497 – Pres. Ferro, Cons. Rel. Iofrida per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di esso, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative.
 
Separazione – Obbligo di fedeltà coniugale - Violazione - Addebito della separazione - Limiti - Mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale – Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - In genere denuncia di mancata ammissione di una istanza probatoria e di omessa o insufficiente valutazione delle risultanze probatorie e processuali - Onere del ricorrente - Indicazione specifica delle circostanze oggetto di prova - Modalità di deduzione del vizio - Trascrizione nell'atto di impugnazione - Rif. Leg. artt. 151, 156 e 2697 cod. civ.

autore: Cianciolo Valeria