Maltrattamenti in famiglia, abitualità ed accertamento dei fatti - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 18 settembre 2026 n. 33907
Maltrattamenti in famiglia: l’abitualità richiede un autonomo accertamento dei fatti e non discende dalla sola attendibilità della persona offesa
Lunedì, 21 Settembre 2026
Giurisprudenza
| Legittimità
| Diritto penale della famiglia
| Maltrattamenti e stalking
In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, la credibilità della persona offesa, la prova dei singoli episodi e la prova dell’abitualità costituiscono distinti piani di valutazione: accertata l’attendibilità del dichiarante e verificata la sussistenza di fatti specifici, il giudice deve compiere un autonomo apprezzamento volto a stabilire se tali condotte, considerate nella loro pluralità, reiterazione, natura, frequenza, modalità e reciproca connessione, siano espressive di un regime di vita oggettivamente vessatorio, lesivo della dignità e dell’autodeterminazione della vittima. Ne consegue che l’abitualità, elemento costitutivo del reato di cui all’art. 572 cod. pen., non può essere desunta dalla sola attendibilità della persona offesa, né dalle sue generiche indicazioni circa la frequenza o continuità delle vessazioni, non potendo la narrazione sostituire l’individuazione e la verifica giudiziale della pluralità delle condotte. Il giudizio di attendibilità espresso dal giudice di merito, ove sorretto da motivazione logica e non incongrua, resta estraneo al sindacato di legittimità.
Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato a due indagati il divieto di avvicinamento alla persona offesa per il reato di maltrattamenti in famiglia. Il Tribunale di Reggio Calabria, accogliendo le istanze di riesame, annullava la misura cautelare perché giudicava inattendibile il racconto della denunciante. Il Procuratore della Repubblica ricorreva per cassazione, sostenendo che il Tribunale avesse valorizzato impropriamente la lunga sopportazione delle vessazioni e una soltanto ipotizzata marginalità cognitiva della persona offesa; lamentava inoltre l’erronea esclusione dell’abitualità delle condotte, il difetto di motivazione sull’elemento soggettivo e la persistente sussistenza delle esigenze cautelari.
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha chiarito che il delitto previsto dall’art. 572 cod. pen. non consiste nella mera somma di episodi isolati, ma nella creazione di un regime di vita vessatorio; perciò, l’abitualità deve essere accertata autonomamente sulla base di condotte specificamente individuate e provate. Nel caso concreto il ricorso, pur richiamando anche il requisito dell’abitualità, finiva per contestare soprattutto la valutazione di inattendibilità della denunciante, materia riservata al giudice di merito.
Il Tribunale aveva motivato il proprio giudizio richiamando la genericità del racconto, l’assenza di riscontri esterni rispetto a condotte asseritamente protratte per circa trent’anni, elementi di astio verso gli indagati, le risultanze psicologiche e le peculiarità della convivenza. Poiché tale motivazione è stata ritenuta logica e non contraddittoria, essa non poteva essere rivalutata in sede di legittimità.
Maltrattamenti contro familiari e conviventi- Reato abituale - Regime di vita vessatorio - Persona offesa Attendibilità - Dichiarazioni accusatorie - Prova dei singoli fatti - Prova dell’abitualità - Misure cautelari personali - Divieto di avvicinamento - Rif. Leg. art. 572 cod. pen.; artt. 192, 195, 292 e 309 c.p.p.
editor: Cianciolo Valeria
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