Quando sussiste sovrapposizione tra stalking e maltrattamenti in famiglia? - Cass. Pen., Sez. V, Sent., 17 settembre 2026, n. 33695
Lunedì, 21 Settembre 2026
Giurisprudenza
| Legittimità
| Diritto penale della famiglia
| Maltrattamenti e stalking
Non sussiste violazione del divieto di bis in idem né indebita sovrapposizione tra il reato di atti persecutori (art. 612bis c.p.) e quello di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) quando siano contestate condotte diverse per tipologia e per arco temporale, in particolare se le condotte di maltrattamento si collocano nel periodo di convivenza e quelle persecutorie insorgono successivamente alla cessazione della convivenza e in prossimità della separazione personale dei coniugi.
Diritto penale della famiglia – Atti persecutori – Maltrattamenti in famiglia – Sovrapposizione di reati e ne bis in idem; Rif. Leg. Artt. 572 e 612bis c.p.
editor: Ferrandi Francesca
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