Le condotte rilevanti in tema di stalking - Cass. Pen., Sez. V, Sent., 04 settembre 2026, n. 32897

Quanto alla reciprocità delle condotte moleste e persecutorie fra l'imputato e la persona offesa, orientamento consolidato e prevalente è quello che rileva come la reciprocità dei comportamenti molesti non escluda la configurabilità del delitto di atti persecutori, incombendo, in tali ipotesi, sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell'evento di danno, ossia dello stato d'ansia o di paura della presunta persona offesa, del suo effettivo timore per l'incolumità propria o di persone ad essa vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita.

Martedì, 15 Settembre 2026
Giurisprudenza | Maltrattamenti e stalking | Legittimità
Cass. Pen., Sez. V, Sent., 04 settembre 2026, n. 32897; Pres. Catena, Rel. Cananzi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di atti persecutori, quanto alla occasionalità delle condotte, integrano il delitto anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la "reiterazione" richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale.

Atti persecutori – Occasionalità delle condotte – Minacce, molestie o lesioni – Sospensione condizionale della pena; Rif. Leg. Art. 612bis c.p.

editor: Ferrandi Francesca