Revocatoria della donazione ai figli prevista negli accordi di separazione - Cass. Civ., Sez. III, ord. 19 giugno 2026 n. 20858
Il trasferimento immobiliare, anche a titolo gratuito, effettuato da un coniuge in favore dei figli in attuazione di patti contenuti in una separazione consensuale omologata non è sottratto alla revocatoria.
Sabato, 12 Settembre 2026
Giurisprudenza
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| Legittimità
In tema di azione revocatoria ordinaria, il trasferimento immobiliare, anche a titolo gratuito, effettuato da un coniuge in favore dei figli in attuazione di patti contenuti in una separazione consensuale omologata non costituisce adempimento di un debito scaduto, sottratto alla revocatoria ai sensi dell’art. 2901, terzo comma, c.c., quando l’obbligo traslativo derivi dalla libera determinazione assunta dal disponente in costanza dell’esposizione debitoria verso il creditore: l’accordo di separazione integra, infatti, la causa esterna dell’attribuzione ed è parte della complessiva operazione revocabile, senza che occorra una sua autonoma impugnazione. La scientia damni del disponente può essere desunta da un complesso di circostanze presuntive, quali la qualità di socio e fideiussore della società debitrice, l’esercizio di funzioni gestorie, la rilevante esposizione debitoria già maturata e le iniziative monitorie del creditore; la contestazione in cassazione deve confrontarsi specificamente con tutte le rationes decidendi e non può tradursi nella richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio.
Due coniugi, soci paritari e fideiussori di una società debitrice — uno dei quali anche amministratore — donarono due immobili ai figli in esecuzione di impegni assunti nella separazione consensuale omologata. Il creditore agì ai sensi dell’art. 2901 c.c. e ottenne la declaratoria di inefficacia delle donazioni. La Corte d’appello confermò la decisione, escludendo che i trasferimenti fossero atti dovuti e ravvisando l’eventus damni e la scientia damni. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché le censure non si confrontavano specificamente con le ragioni della sentenza impugnata, prospettavano questioni non adeguatamente localizzate negli atti e sollecitavano una rivalutazione delle prove.
Separazione consensuale omologata - Azione revocatoria ordinaria - Accordo separativo - Donazione ai figli - Trasferimento immobiliare - Adempimento di debito scaduto -Causa esterna - Eventus damni - Scientia damni– Rif. Leg. artt. 2697, 2729 e 2901, comma 3, c.c.; artt. 112, 115, 116, 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
editor: Cianciolo Valeria
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