Simulazione e compravendita immobiliare tra il padre della moglie e i coniugi - Cass. Civ., Sez. II, ord. 7 agosto 2026 n. 24534
Sabato, 12 Settembre 2026
Giurisprudenza
| Legittimità
| autonomia privata e contrattuale
| Donazione
| Separazione dei coniugi
Qualora un immobile risulti acquistato congiuntamente dai coniugi dal padre della moglie e, nel successivo giudizio di divisione tra gli ex coniugi, la moglie assuma che la compravendita dissimulasse una donazione nulla per difetto di forma, la controdichiarazione proveniente dalla sola moglie non è idonea a provare la simulazione, ove il relativo accertamento comporti la perdita della titolarità del bene anche per l’ex marito, che ha interesse contrario alla simulazione; in tale ipotesi, la controdichiarazione, per spiegare efficacia probatoria anche nei confronti dell’ex marito coacquirente, deve provenire da entrambi i coniugi.
Laddove, dopo la separazione, la moglie continui a godere in via esclusiva dell’immobile acquistato in comproprietà con il marito, in forza del consenso da questi inizialmente prestato, la domanda giudiziale con cui l’ex marito chieda il pagamento dell’indennità di occupazione vale quale manifestazione implicita della volontà di porre fine al precedente consenso e di ottenere le utilità spettanti in ragione della propria quota; l’indennità è pertanto dovuta dalla data di tale domanda, senza necessità che l’ex marito abbia previamente richiesto l’uso materiale o turnario del bene o costituito in mora l’ex moglie.
Due ex coniugi avevano acquistato congiuntamente un immobile dal padre della moglie.
Nel giudizio di divisione promosso dall’ex marito, la donna deduceva che la compravendita simulasse una donazione nulla per difetto di forma e produceva una propria dichiarazione unilaterale; contestava inoltre l’indennità richiesta dall’altro comproprietario per il godimento esclusivo dell’immobile, sostenendo che l’uso le fosse stato originariamente consentito e che mancassero una preventiva richiesta di utilizzo e la costituzione in mora. La Corte d’appello assegnava il bene alla donna, con conguaglio, e riconosceva all’ex marito l’indennità dalla domanda giudiziale. La Cassazione ha rigettato il ricorso: la dichiarazione della sola ricorrente non poteva pregiudicare la posizione dell’altro coacquirente e la domanda di indennità valeva quale revoca implicita del consenso all’uso esclusivo. Poiché la decisione è risultata conforme alla proposta di definizione accelerata, sono state applicate anche le condanne previste dall’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
Simulazione relativa - Compravendita immobiliare - Donazione dissimulata - Nullità per difetto di forma - Controdichiarazione unilaterale - Pluralità di acquirenti - Interesse contrario – Comunione - Comproprietà - Uso esclusivo - Indennità di occupazione in favore dell’ex marito - Frutti civili - Revoca implicita del consenso - Rif. Leg. artt. 782, 787, 801, 820, 821, 1102, 1105, 1108, 1350, 1414, 1417, 2043, 2607 e 2735 cod. civ.; artt. 51, comma 1, n. 4, 52, 96, commi 3 e 4, 115, 116, 360, comma 1, n. 3, 380-bis e 380-bis.1 c.p.c.; D. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
editor: Cianciolo Valeria
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