Donazione indiretta, attività finanziarie in Paesi a fiscalità privilegiata e prova contraria - Cass. Civ., Sez. Trib., sent. 7 luglio 2026 n. 22839
In materia di attività finanziarie detenute in Stati a fiscalità privilegiata, la presunzione secondo cui investimenti non dichiarati derivano da redditi sottratti a tassazione, può essere superata con prove idonee della diversa provenienza e riferibilità delle somme. La decisione del giudice di merito che attribuisca le disponibilità ai redditi di un terzo e qualifichi il trasferimento come donazione indiretta è un apprezzamento di fatto.
Sabato, 12 Settembre 2026
Giurisprudenza
| Successioni
| Donazione
| Aspetti fiscali e previdenziali
| Legittimità
In tema di accertamento delle attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata, la presunzione legale relativa prevista dall’art. 12, comma 2, del D.L. n. 78 del 2009, secondo cui gli investimenti e le attività non dichiarati si considerano costituiti mediante redditi sottratti a tassazione, può essere superata dal contribuente mediante elementi probatori idonei a dimostrare la diversa provenienza e riferibilità delle somme. L’accertamento con cui il giudice di merito, sulla base del complessivo quadro istruttorio e non della sola cointestazione del rapporto bancario, ritenga che le disponibilità derivino da redditi di un terzo e che il loro trasferimento integri una donazione indiretta, desumendo implicitamente dal contesto l’animus donandi, costituisce apprezzamento di fatto riservato al medesimo giudice; è pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge o di errore di sussunzione, miri a ottenere una nuova valutazione delle prove.
Una contribuente aveva aderito alla procedura di collaborazione volontaria per regolarizzare attività detenute in Svizzera. L’Amministrazione finanziaria, ritenendo insufficienti i chiarimenti forniti, aveva imputato alla contribuente redditi di capitale e redditi diversi connessi ad accrediti transitati su conti svizzeri cointestati con il convivente e, successivamente alla morte di quest’ultimo, confluiti su un conto intestato alla sola contribuente. La Commissione tributaria regionale, valorizzando la provenienza documentale delle somme, la situazione personale ed economica delle parti, il trasferimento anteriore al decesso e gli esiti del procedimento penale, aveva ritenuto assolto l’onere della prova contraria, attribuito i redditi al convivente e qualificato il trasferimento come donazione indiretta. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle entrate, poiché le censure sollecitavano una rivalutazione del materiale probatorio e dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
Accertamento tributario - Attività finanziarie estere - Paesi a fiscalità privilegiata -Presunzione legale relativa -Prova contraria - Onere della prova - Conti cointestati - Redditi di fonte estera - Donazione indiretta - Animus donandi - Valutazione delle prove - Rif. Leg. art. 12, comma 2, D.L. 1° luglio 2009, n. 78; art. 5-quater, D.L. 28 giugno 1990, n. 167; art. 67, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; artt. 2727, 2729 e 1854 c.c.; art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
editor: Cianciolo Valeria
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