Assegno divorzile e mantenimento del figlio
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 27 agosto 2026 n. 24799 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Costanzo
Assegno divorzile e mantenimento del figlio: limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione economico-patrimoniale degli ex coniugi
Divorzio - Assegno divorzile; funzione perequativo-compensativa - Squilibrio economico-patrimoniale - Contributo alla vita familiare - Mantenimento del figlio minore - Spese straordinarie - Nascita di un nuovo figlio - Motivazione apparente - Limiti del giudizio di legittimità - Rivalutazione del merito - Onere della prova
In tema di divorzio, il giudice di merito, nel riconoscere l’assegno divorzile nella componente perequativo-compensativa, deve procedere a una valutazione complessiva e comparativa delle condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, del contributo fornito dal richiedente alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune o personale, della durata del matrimonio e dell’età dell’avente diritto. Ove tale accertamento sia sorretto da motivazione effettiva e non apparente, le censure che, pur formalmente prospettate come violazione di legge o omesso esame di fatto decisivo, mirino a ottenere una nuova ponderazione delle risultanze istruttorie sono inammissibili in sede di legittimità.
La nascita di un nuovo figlio del coniuge obbligato non determina automaticamente la riduzione del contributo al mantenimento del figlio nato dal precedente matrimonio, dovendo essere provato, in concreto, l’effettivo mutamento delle condizioni economiche e l’incidenza dell’ulteriore obbligo familiare sulla capacità contributiva dell’obbligato.
La controversia nasce nell’ambito del giudizio divorzile tra due ex coniugi, già separati consensualmente, genitori di un figlio minore collocato prevalentemente presso la madre. In sede di separazione il marito si era obbligato a corrispondere un assegno mensile per il mantenimento del figlio e un assegno di mantenimento in favore della moglie, per un importo complessivo rilevante. Nel successivo giudizio di divorzio, il Tribunale aveva rideterminato gli obblighi economici, ponendo a carico del padre un contributo mensile per il figlio, oltre a una quota delle spese straordinarie, e un assegno divorzile in favore dell’ex moglie.
La Corte d’Appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado, valorizzando il significativo divario reddituale e patrimoniale tra le parti. Il marito, pilota civile con lunga esperienza professionale e redditi elevati, disponeva di fonti economiche e patrimoniali ritenute ampie, mentre la moglie, già assistente di volo, era priva di redditi da lavoro e aveva cessato l’attività nel corso della vita matrimoniale. La Corte territoriale ha inoltre considerato il contributo dato dalla moglie alla conduzione familiare e alla carriera del marito, nonché i sacrifici professionali conseguenti alla scelta familiare di avere un figlio.
Il ricorrente ha impugnato la sentenza in Cassazione, denunciando, tra l’altro, la mancata verifica dello squilibrio economico, l’omessa valutazione dell’inadeguatezza dei mezzi della ex moglie, l’erronea considerazione del contributo alla vita familiare, l’omesso esame di fatti decisivi e la motivazione apparente. La Suprema Corte ha respinto il ricorso, ritenendo che la decisione impugnata contenesse una motivazione ampia e coerente e che le doglianze fossero, in larga misura, dirette a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
La Corte ha inoltre escluso che la nascita di un secondo figlio potesse, di per sé sola, giustificare la riduzione dell’assegno per il primogenito, in assenza di prova concreta dell’incidenza del nuovo carico familiare sulla capacità economica dell’obbligato e dell’assenza di contributo da parte della nuova compagna. È stata così confermata sia la misura dell’assegno divorzile, riconosciuto nella sua funzione perequativo-compensativa, sia quella del contributo paterno al mantenimento del figlio minore.
Rif. Leg. art. 5, comma 6, legge 1 dicembre 1970, n. 898; artt. 315, 315-bis, 337-ter, 2697 cod. civ.; art. 115, 116, 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, 360-bis, n. 1, 473-bis.12 e 473-bis.18 c.p.c.; art. 111 comma 6, Cost.
editor: Cianciolo Valeria
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