Circonvenzione di incapace e testamento in favore degli imputati: dopo l’assoluzione irrevocabile, la domanda risarcitoria della parte civile va valutata con il criterio del “più probabile che non” - Cass. Pen., Sez. II, sent. 15 luglio 2026 n. 26631

Cass. Pen., Sez. II, sentenza 15 luglio 2026 n. 26631 – Pres. Messini D'Agostini, Cons. Rel. Agostinacchio per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di circonvenzione di incapace realizzata mediante induzione alla redazione di un testamento in favore degli imputati, qualora la sentenza assolutoria di primo grado sia divenuta irrevocabile agli effetti penali per mancata impugnazione del pubblico ministero, il giudice dell’impugnazione proposta dalla parte civile ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen. non può procedere a un nuovo accertamento della responsabilità penale, ormai definitivamente esclusa, ma deve limitarsi a valutare la sussistenza dell’illecito civile e del danno risarcibile. Ne consegue che, anche quando la pretesa risarcitoria si fondi sull’allegata induzione di un soggetto gravemente malato e vulnerabile a disporre per testamento, il giudizio agli effetti civili deve essere condotto secondo il criterio civilistico della “probabilità prevalente” o del “più probabile che non”, e non secondo lo standard penalistico dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”; l’applicazione di quest’ultimo criterio comporta l’annullamento della sentenza limitatamente agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen.

 
Diritto penale - Circonvenzione di incapace – Testamento - Illecito civile - Domanda risarcitoria Parte civile - Appello agli effetti civili - Assoluzione irrevocabile - Presunzione di innocenza – Rif. Leg. artt. 576, 573, 578, 608, comma 1-bis, 622, 643 cod. proc. pen.; Legge 23 giugno 2017, n. 103; art. 6, par. 2, CEDU

editor: Cianciolo Valeria