Successione di cittadino statunitense e rinvio alla legge italiana per gli immobili - Cass. Civ., Sez. II, sent. 5 settembre 2026 n. 25009

Mercoledì, 9 Settembre 2026
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità
Cass. Civ., Sez. II, sentenza 5 settembre 2026 n. 25009 - Pres. Cirillo, Cons. Rel. Fortunato per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di successione mortis causa con elementi di internazionalità, qualora la successione di cittadino straniero sia sottoposta, ai sensi dell’art. 46 della legge n. 218 del 1995, alla legge nazionale del de cuius, il giudice italiano deve tenere conto, ai sensi dell’art. 13 della medesima legge, del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero, anche alla legge italiana, e deve accertare d’ufficio, ai sensi dell’art. 14, il contenuto della legge straniera applicabile, senza che gravi sulle parti un onere di allegazione o prova. Ne consegue che, ove l’ordinamento straniero richiamato adotti il criterio della scissione successoria, distinguendo tra beni mobili, regolati dalla legge del domicilio, e beni immobili, regolati dalla lex rei sitae, il giudice deve verificare la validità e l’efficacia del testamento separatamente per ciascuna massa ereditaria; resta ferma la nullità della divisione consensuale relativa a beni non comuni, per difetto della causa tipica del negozio divisorio, quando sia accertata l’assenza di una comunione ereditaria.

La controversia trae origine dalla successione di un cittadino statunitense deceduto in Pennsylvania. A distanza di anni dall’apertura della successione veniva rinvenuto un testamento con il quale il de cuius aveva istituito uno dei figli erede universale. Quest’ultimo agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento della propria qualità di unico erede, la declaratoria di nullità o inefficacia della divisione consensuale già stipulata con la sorella e la restituzione dei beni assegnati in forza di tale atto.
La convenuta contestava la validità del testamento, disconoscendone la sottoscrizione e deducendo il difetto dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge italiana; invocava inoltre, in via riconvenzionale, il riconoscimento della propria qualità di erede e, in subordine, la riduzione delle disposizioni lesive della legittima. Il Tribunale riconosceva l’attore quale erede universale e dichiarava nulla la divisione. La Corte d’appello confermava, per quanto qui rileva, la validità del testamento alla luce della legge statunitense e del procedimento di probate, escludendo tuttavia l’applicazione della lex rei sitae agli immobili siti in Italia sul presupposto che le parti non avessero allegato e provato il contenuto della legge straniera.
La Corte di cassazione ha cassato la decisione sul punto, affermando che, nel regime della legge n. 218 del 1995, il giudice deve accertare d’ufficio il contenuto della legge straniera e verificare se essa operi un rinvio alla legge italiana, in particolare per gli immobili siti in Italia. Ha quindi demandato al giudice del rinvio l’accertamento della disciplina successoria applicabile secondo il diritto della Pennsylvania e l’eventuale formazione di distinte masse ereditarie, confermando invece il principio per cui la divisione di beni non comuni è nulla per difetto di causa, poiché manca lo stato di comunione che costituisce il presupposto funzionale del negozio divisorio.

Successione - testamento di cittadino americano - Cittadinanza del de cuius - Probate - Legge applicabile - Legge straniera - Lex rei sitae - Beni immobili - Scissione successoria - Comunione ereditaria - Legittima – Rif. Leg. artt. 12, 13, 14, 46 e 72 della Legge 31 maggio 1995, n. 218; artt. 23 e 30 disp. prel. c.c.; artt. 456 ss., 601 ss., 602, 606, 713 ss., 757, 1111 ss. e 1442 c.c.; artt. 113, 132, n. 4, e 214 c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria