Affidamento esclusivo al padre e addebito della separazione alla madre per accuse di abuso prive di riscontro e condotta pregiudizievole verso il minore - Cass. Civ., Sez. I, ord. 15 luglio 2026 n. 23253
Giovedì, 16 Luglio 2026
Giurisprudenza
| Separazione dei coniugi
| Affidamento dei figli
| Addebito della separazione
| Legittimità
In tema di separazione personale dei coniugi e di affidamento della prole, è inammissibile il ricorso per cassazione che, nel censurare la statuizione di addebito e l’affidamento esclusivo del minore a uno dei genitori, non si confronti specificamente con le autonome rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata, né indichi in modo puntuale il contrasto tra le norme asseritamente violate e le affermazioni in diritto contenute nella sentenza. Integra grave violazione degli obblighi coniugali, causalmente rilevante ai fini dell’addebito della separazione, la condotta del coniuge che si allontani dalla casa familiare e reiteri accuse di abuso sessuale nei confronti dell’altro genitore, risultate prive di riscontri all’esito di plurimi accertamenti penali, civili e tecnici, ove tale condotta abbia inciso in modo determinante sulla crisi matrimoniale. In materia di affidamento del minore, il giudice di merito può disporre l’affidamento esclusivo al genitore ritenuto adeguato e limitare l’esercizio della relazione con l’altro mediante incontri protetti, quando la persistente convinzione di quest’ultimo circa abusi non accertati e le pressioni esercitate sul figlio espongano il minore a un concreto rischio evolutivo e alla compromissione della relazione con l’altro genitore. L’ascolto giudiziale del minore può essere omesso quando il minore sia già stato più volte ascoltato da professionisti qualificati e un ulteriore ascolto risulti superfluo o potenzialmente dannoso per il suo equilibrio.
Separazione personale dei coniugi - Addebito della separazione - Allontanamento dalla casa coniugale - Accuse infondate di abuso sessuale - Affidamento esclusivo del minore - Superiore interesse del minore - Ascolto del minore - Incontri protetti - Responsabilità genitoriale - Curatore speciale del minore - Rif. Leg. artt. 315-bis, comma 3, 330, 333, 336, 336-bis, 337-ter, 337-quater, 337-quinquies e 337-octies; artt. 112, 115,132, n. 3, 156, comma 2, 194, 360, comma 1, nn. 3 e 4, 366, comma 1, n. 4, 709-ter c.p.c.; artt. 2, 11, 16, 31 e 32 Cost.; art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; art. 9 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo; art. 38 disp. att. c.p.c.
editor: Cianciolo Valeria
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