Prestiti tra coniugi e prova dell’obbligo restitutorio - Corte d'Appello Firenze, Sez. spec. in materia di imprese, sent. 4 giugno 2026 n. 2168
In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi, il coniuge che agisca per la restituzione di somme asseritamente date a mutuo durante la convivenza matrimoniale è tenuto a provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., non soltanto l’avvenuta dazione del denaro, ma anche il titolo negoziale della stessa, dal quale derivi l’obbligo restitutorio dell’altro coniuge; tale onere non è invertito dalla contestazione del convenuto, quand’anche questi deduca una diversa ragione della dazione. Le attribuzioni patrimoniali eseguite in costanza di matrimonio si presumono, infatti, effettuate in adempimento del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia, ai sensi dell’art. 143 c.c., e sono perciò irripetibili, salvo che sia allegata e provata una causa diversa, quale il mutuo, ovvero la sproporzione dell’apporto rispetto alle sostanze e capacità reddituali del coniuge erogante. Ne consegue che, ove risultino documentate da causali bancarie specifiche dazioni qualificate come “prestito” e corrispondenti rimesse qualificate come “restituzione prestito”, mentre difetti la prova di ulteriori attribuzioni a titolo di mutuo non restituite, la domanda restitutoria deve essere rigettata.
editor: Cianciolo Valeria
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