Affidamento del minore e accuse di violenza domestica: il giudice civile decide senza attendere il processo penale, sulla base del migliore interesse attuale del figlio - Cass. Civ., Sez. I, sent. 14 luglio 2026 n. 23139

Cass. Civ., Sez. I, sentenza 14 luglio 2026 n. 23139 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Russo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di affidamento dei figli minori, la pendenza di un procedimento penale a carico di uno dei genitori per condotte di violenza domestica o di maltrattamenti in danno dei figli non determina la sospensione necessaria del giudizio civile, né preclude al giudice della famiglia di pronunciarsi sull’affidamento e sull’esercizio della responsabilità genitoriale. Il giudice civile, nel rispetto dell’autonomia tra processo penale e processo civile, deve acquisire e valutare gli atti penali non coperti da segreto, procedere a un autonomo accertamento dei fatti, ascoltare il minore capace di discernimento e individuare, senza automatismi e alla luce dell’attualità della situazione familiare, la soluzione concretamente più idonea a realizzare il migliore interesse del minore. Ne consegue che la mera denuncia, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari o il rinvio a giudizio non sono, di per sé, ostativi all’affidamento al genitore indagato o imputato, dovendo il provvedimento fondarsi su una valutazione individualizzata, proporzionata e motivata delle capacità genitoriali, della genuinità delle dichiarazioni del minore, dell’eventuale strumentalità delle accuse e della concreta incidenza delle condotte allegate sul benessere psicofisico del figlio.

La controversia trae origine dalla sottrazione internazionale di due minori, trattenuti dalla madre in Spagna senza il consenso del padre, sul presupposto di asserite condotte di violenza domestica. Il Tribunale di Granada dispose il rientro dei figli in Italia, individuando nella Sardegna il luogo della loro residenza abituale; la madre non diede immediata esecuzione al provvedimento e fu poi condannata per sottrazione di minorenni.
Nel giudizio civile italiano il Tribunale dispose l’affidamento esclusivo dei figli al padre, con diritto di visita in favore della madre. In sede di reclamo, la Corte d’appello riformò solo in parte la decisione, affidando il figlio maggiore alla madre, in ragione della volontà da lui espressa, e confermando l’affidamento del figlio minore al padre, con limitazione della frequentazione materna al territorio sardo. La Cassazione, con precedente ordinanza, cassò la decisione per carenza di motivazione in ordine alla concreta attuazione della bigenitorialità, alla separazione dei fratelli e alla restrizione del diritto di visita.
Nel giudizio di rinvio sopravvennero ulteriori fatti rilevanti: autorizzata a trascorrere un periodo in Spagna con la madre e il fratello, il minore non rientrò alla data stabilita, poiché la madre dichiarò di volerlo proteggere da presunti pregiudizi derivanti dalla convivenza con il padre. Il rientro fu eseguito solo mesi dopo. Parallelamente, il Procuratore generale presso la Corte d’appello segnalò la pendenza di indagini penali nei confronti del padre per maltrattamenti e lesioni in danno dei figli.
La Corte d’appello, riesaminata la vicenda, ritenne non dimostrate e strumentali le accuse mosse dalla madre, valorizzò il radicamento del minore nel contesto paterno, le risultanze dei servizi sociali, l’ascolto del minore e la consulenza tecnica, e dispose l’affidamento al padre con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale. Il diritto di visita della madre fu mantenuto ma circoscritto al territorio sardo e sottoposto a monitoraggio, al fine di evitare ulteriori condotte di sottrazione o manipolazione.
La madre e il Procuratore generale presso la Corte d’appello ricorsero per cassazione, sostenendo, tra l’altro, che la pendenza del procedimento penale e le allegazioni di violenza avrebbero dovuto condurre alla sospensione del giudizio civile o, comunque, a una diversa regolamentazione dell’affidamento e delle visite. La Suprema Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale, ribadendo che il giudice civile deve decidere tempestivamente e autonomamente, senza attendere l’esito definitivo del giudizio penale, purché valuti gli atti disponibili, accerti in concreto il migliore interesse del minore e motivi in modo adeguato e proporzionato le misure adottate.

Affidamento del minore – Bigenitorialità - Diritto di visita - Limitazione del diritto di visita - Ascolto del minore - Minore capace di discernimento - Curatore speciale del minore - Violenza domestica - Maltrattamenti in famiglia - Maltrattamenti sui figli - Accuse di violenza domestica - Allegazioni di violenza - Pendenza del processo penale per maltrattamenti - Interesse concreto del figlio - Sottrazione internazionale di minori - Residenza abituale del minore - Rif. Leg. artt. 315-bis, 336-bis, 337-ter e 337-octies cod. civ.; artt. 295, 360, comma 1, nn. 1, 3 e 5, 384, 473-bis.8, 473-bis.40, 473-bis.41 e 473-bis.42 c.p.c.; art. 154-ter disp. att. c.p.c.; artt. 572 e 574-bis c.p.art. 64-bis disp. att. c.p.p.; art. 75, comma 3,e 415-bis c.p.p.; artt. 2, 30 e 31 Cost.; art. 27 Cost.; art. 8 CEDU; art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; art. 3 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo; art. 31 Convenzione di Istanbul, ratificata con L. n. 77/2013; Convenzione di Lanzarote, ratificata con L. n. 172/2012; Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori; Regolamento UE 2019/1111, c.d. Bruxelles II-ter, artt. 13 e 15.

editor: Cianciolo Valeria