Sull’integrazione del reato di maltrattamenti in famiglia - Cass. Pen., Sez. III, Sent., 31 agosto 2026, n. 32393
La sentenza ricorda altresì che il reato di cui all'art. 612-bis secondo comma, cod. pen., si verifica quando, con condotte reiterate successive all'interruzione del rapporto di coabitazione, si molesta il partner, esercitando ripetute pressioni psicologiche ai suoi danni, anche alla presenza della figlia minore, mediante atti di violenza fisica e psicologica.
Integra il reato di cui agli artt. 572, secondo comma, 61, nn. 1) e 5), c.p., la condotta del marito che, per motivi abietti o futili e profittando di circostanze di minorata difesa, sottopone la moglie, anche alla presenza della figlia minore, a continui maltrattamenti, esponendola abitualmente a una serie di atti lesivi della sua integrità fisica e della sua dignità morale, facendole mancare i mezzi ordinari di sussistenza del nucleo familiare, usando violenza in diversi episodi e molestandola con messaggi e telefonate minacciose.
Diritto penale della famiglia – Maltrattamenti in famiglia – Violenza – Condotta rilevante – Integrazione del reato; Rif. Leg. Art. 572 c.p.
editor: Ferrandi Francesca
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