Casa familiare edificata sul terreno personale del coniuge: il contributo economico dell’altro coniuge, se riconducibile ai bisogni della famiglia, non è rimborsabile in difetto di prova di un autonomo titolo creditorio - Cass. Civ., Sez. I, ord. 7 luglio 2026 n. 22862

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 7 luglio 2026 n. 22862 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Costanzo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi, la costruzione della casa familiare su terreno di proprietà esclusiva di uno di essi, acquistato per donazione e quindi escluso dalla comunione legale, resta soggetta al principio dell’accessione, sicché l’altro coniuge, che assuma di avere sostenuto le spese di edificazione, ha l’onere di provare l’esistenza e l’entità di un proprio autonomo credito. A tal fine non è sufficiente allegare la provenienza delle somme da un conto corrente cointestato, poiché la cointestazione comporta presunzione di contitolarità della provvista, superabile solo con risultanze univoche di segno contrario. Né dà luogo a rimborso il contributo economico destinato alla realizzazione o al miglioramento dell’abitazione coniugale quando esso risulti funzionale al soddisfacimento dei bisogni della famiglia e sia, pertanto, riconducibile ai doveri di collaborazione e contribuzione di cui agli artt. 143 e 147 c.c.

La controversia nasce dalla domanda proposta dal marito, separato dalla moglie, volta a ottenere il rimborso di una somma pari alla metà del valore o del costo di costruzione della casa familiare. L’immobile era stato edificato durante il matrimonio su un terreno donato alla moglie dal padre e, per tale ragione, rimasto bene personale della stessa. Il ricorrente sosteneva di avere finanziato integralmente la costruzione con i proventi della propria attività lavorativa, mentre la moglie deduceva di avere contribuito alla realizzazione dell’opera anche con l’aiuto dei familiari e con risorse proprie.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo non provato che le somme impiegate provenissero esclusivamente dal marito e valorizzando il fatto che molti pagamenti risultavano effettuati tramite un conto corrente cointestato. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, affermando che la presunzione di contitolarità delle somme giacenti sul conto comune non era stata vinta e che l’eventuale contributo del marito, nei limiti emersi dall’istruttoria, doveva essere ricondotto ai doveri di solidarietà familiare.
La Cassazione ha respinto il ricorso. Pur rilevando che la Corte territoriale aveva applicato in modo non corretto la regola di valutazione della testimonianza indiretta avente ad oggetto dichiarazioni potenzialmente confessorie della parte, ha escluso la decisività dell’errore, poiché tale dichiarazione, se resa a un terzo, è comunque liberamente apprezzabile dal giudice e non era sorretta da adeguati riscontri documentali. La Suprema Corte ha inoltre ribadito che, in presenza di una doppia conforme di merito, non è consentita in sede di legittimità una nuova valutazione delle prove e che la consulenza tecnica d’ufficio richiesta sul quantum non può supplire alla mancata prova dell’an del credito.

Comunione legale tra coniugi - Beni personali – Donazione - Accessione - Casa familiare - Costruzione su fondo del coniuge - Conto corrente cointestato - Presunzione di contitolarità - Doveri di contribuzione familiare - Rimborso tra coniugi - Ripetizione di indebito -  Confessione stragiudiziale - Testimonianza de relato - Onere della prova - Consulenza tecnica d’ufficio esplorativa - Doppia conforme – Rif. Leg. artt. 143, 147, 179, comma 1, lett. b), 934, 936, comma 2, 2033, 2697, 2735, comma 1, cod. civ.; artt. 115, 116, 246 e 257, 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c..

editor: Cianciolo Valeria