Casa familiare e comodato
Tribunale Castrovillari, sentenza 4 maggio 2026 n. 642 – Giudice Di Pede
Casa familiare concessa in comodato: nullo il successivo contratto di locazione stipulato all’insaputa della coniuge
Casa familiare – Comodato - Nullità del contratto di locazione
Casa familiare concessa in comodato: nullo il successivo contratto di locazione stipulato all’insaputa della coniuge
Casa familiare – Comodato - Nullità del contratto di locazione
Quando un immobile sia stato già destinato dai proprietari a casa familiare del figlio e della nuora in forza di un comodato ad uso abitativo familiare, è nullo il successivo contratto di locazione stipulato con il solo figlio e all’insaputa del coniuge, ove risulti che il bene era già nella disponibilità di entrambi i coniugi quale residenza della famiglia. In tal caso, la locazione è invalida per impossibilità dell’oggetto e/o per illiceità dei motivi comuni, se preordinata a creare un titolo oneroso opponibile al coniuge assegnatario della casa familiare nell’ambito della crisi coniugale; ne consegue che non sono dovuti i canoni locatizi, mentre restano a carico dell’assegnatario/comodatario le spese condominiali ordinarie maturate successivamente all’assegnazione dell’immobile.
La controversia nasce dalla richiesta di due proprietari nei confronti del figlio e della nuora, ai quali era riconducibile l’uso di un appartamento di loro proprietà. I proprietari sostenevano di aver concesso l’immobile in locazione al figlio con contratto del 1° aprile 2020, prevedendo un canone mensile di 500 euro, e lamentavano il mancato pagamento dei canoni e delle spese condominiali dopo l’assegnazione della casa alla nuora nell’ambito del giudizio di separazione.
La nuora si è opposta, sostenendo che il contratto di locazione fosse nullo perché stipulato dal marito senza che lei ne fosse a conoscenza, quando l’immobile era già da anni destinato a casa familiare ed era stato concesso in uso gratuito alla coppia. Il figlio, invece, ha contestato la nullità del contratto, ma ha chiesto che eventuali obblighi economici gravassero solo sulla moglie, quale assegnataria dell’abitazione.
Il Tribunale di Castrovillari ha ritenuto che l’immobile fosse effettivamente la casa familiare dei coniugi sin dal matrimonio e che il rapporto originario fosse qualificabile come comodato d’uso, destinato a soddisfare le esigenze abitative della famiglia. Di conseguenza, il successivo contratto di locazione, stipulato solo con il figlio e all’insaputa della moglie, è stato dichiarato nullo, anche perché considerato funzionale a precostituire un titolo da opporre alla nuora in vista della crisi coniugale.
Il giudice ha quindi rigettato la domanda dei proprietari relativa alla risoluzione della locazione e al pagamento dei canoni arretrati. Ha però condannato la nuora, quale assegnataria e occupante dell’immobile, a rimborsare le spese condominiali ordinarie sostenute dai proprietari.
Rif. Leg. art. 1809 cod. civ.; art. 447-bis c.p.c.
Rif. Leg. art. 1809 cod. civ.; art. 447-bis c.p.c.
editor: Cianciolo Valeria
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