In tema di mantenimento dei figli, qualora il giudice di rinvio, nel dare attuazione al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione in ordine alla nozione di spese straordinarie, ritenga rimborsabili talune voci di spesa e ne escluda altre, la sentenza è affetta da nullità per motivazione apparente o incomprensibile se non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito per determinare l’ammontare complessivo dovuto e per spiegare la misura del riparto tra i genitori; resta invece inammissibile la censura che miri a rimettere in discussione la valutazione di merito già compiuta in ordine alla straordinarietà delle singole spese o alla proporzionalità della contribuzione, ove la decisione si fondi su rationes autonome e non specificamente aggredite.
La controversia nasce dal rimborso di spese sostenute per il figlio maggiorenne, relative in particolare a iscrizione universitaria, alloggio fuori sede, viaggi, spese scolastiche, attività sportive, corso di musica e altri esborsi connessi al percorso formativo.
La Corte di cassazione, in un precedente giudizio rescindente, aveva già chiarito che sono spese straordinarie quelle non prevedibili e non ponderabili al tempo della determinazione dell’assegno di mantenimento, se idonee a incidere sul principio di proporzionalità tra i genitori. Nel giudizio di rinvio, la Corte d’appello aveva accolto solo in parte la domanda, ma la motivazione risultava contraddittoria e non trasparente nella parte in cui: affermava il concorso paritario dei genitori, ma poi condannava il padre al pagamento di una somma complessiva non spiegata con chiarezza senza rendere intellegibile il calcolo finale e il nesso tra spese riconosciute e importo liquidato.
La Cassazione ha quindi, dichiarato inammissibili i primi cinque motivi, accolto il sesto motivo, ravvisando un vizio di motivazione e cassato con rinvio la sentenza impugnata.
Processo civile – Giudizio rescindente - Mantenimento dei figli - Spese straordinarie - Riparto tra i genitori - Proporzionalità della contribuzione - Rif. Leg. artt. 147, 1284, 337-ter, comma 4, e 2697 cod. civ.; artt. 112, 115, 132, 2 comma, n. 4, 366, comma 1, n. 4, 384, comma 2, c.p.c.; art. 111, sesto comma, Cost.