Violenza sessuale in ambito familiare: irrilevanza dell’allontanamento della minore ai fini dell’attualità del pericolo e inammissibilità del ricorso - Cass. Pen., Sez. III, sent. 18 maggio 2026 n. 17765

Cass. Pen., Sez. III, sentenza 18 maggio 2026 n. 17765 – Pres. De Nicola, Cons. Rel. Macrì per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

 
In tema di misure cautelari personali applicate per il delitto di violenza sessuale commesso in ambito familiare ai danni di una minore, l’attualità e concretezza del pericolo di recidiva non viene meno per il solo fatto che la persona offesa sia stata allontanata dal contesto domestico, quando il giudice del riesame abbia motivatamente valorizzato il complessivo assetto relazionale e familiare, la giovanissima età della vittima, la presenza di altri minori conviventi e l’inadeguatezza del contesto familiare a garantire protezione.
È inoltre manifestamente infondato il ricorso che contesti la gravità indiziaria deducendo una rivalutazione del materiale indiziario, ove l’ordinanza impugnata abbia dato conto, con motivazione logica e coerente, della spontaneità e costanza del narrato della minore, nonché della minore attendibilità degli elementi difensivi e delle consulenze di parte.
 
La decisione in esame muove da una delicata vicenda di presunti abusi sessuali consumati in ambito domestico ai danni di una minore di dodici anni, figlia della moglie dell’indagato. La notizia di reato era emersa grazie alla confidenza resa dalla ragazza ad alcune insegnanti della scuola media frequentata, le quali avevano poi attivato la segnalazione all’autorità giudiziaria.
Nel corso dell’audizione protetta, la minore aveva ribadito con precisione le accuse nei confronti del marito della madre, descrivendo condotte di contenuto sessuale consistite in toccamenti delle parti intime e in baci sulla bocca con la lingua. Il quadro indiziario era stato rafforzato dalla consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero, che aveva escluso la presenza di disturbi psichici o di condizioni tali da compromettere la capacità testimoniale della ragazza, nonché dalle dichiarazioni delle insegnanti, le quali avevano riferito di un evidente miglioramento del suo stato emotivo dopo l’intervento dei Carabinieri.
Sulla base di tali elementi, il G.i.p. aveva applicato all’indagato la misura dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento. La difesa aveva quindi impugnato il provvedimento, sostenendo, da un lato, che l’allontanamento della minore dalla casa avesse fatto venir meno il pericolo cautelare e, dall’altro, che difettassero i gravi indizi di colpevolezza.
Il Tribunale del riesame di Genova, tuttavia, aveva confermato la misura, valorizzando il contesto familiare segnato dall’incapacità della madre di proteggere adeguatamente la figlia e dalla presenza di altre due bambine, nonché il rischio di recidiva rispetto alle ulteriori minori conviventi. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, osservando che la misura di protezione adottata dal Tribunale per i minorenni nei confronti della vittima non incideva sulle ragioni cautelari gravanti sull’indagato. Anche sul versante indiziario, il Collegio ha escluso qualunque vizio dell’ordinanza impugnata, ritenendo che il giudice del riesame avesse compiuto una valutazione puntuale, coerente e immune da censure.
 
Violenza sessuale – Minore - Misure cautelari personali - Allontanamento dalla casa familiare - Divieto di avvicinamento - Attualità del pericolo - Pericolo di recidiva - Gravi indizi di colpevolezza – Riesame - Inammissibilità del ricorso - Audizione protetta - Consulenza tecnica - Rif. Leg. artt. 609-quater e 609-quinquies cod. pen.; art. 275, comma 3, e 616 c.p.p.

editor: Cianciolo Valeria