Grooming online e pedoporno: basta il nesso causale tra le condotte induttive dell'agente e gli atti autoerotici compiuti dalla minore per la condanna - Cass. pen., Sez. III, sent. 8 maggio 2026 n. 16564

Cass. Pen., Sez. III, sentenza 8 maggio 2026 n. 16564 - Pres. Liberati, Cons. Rel. Gentili per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di atti sessuali con minorenne, è sufficiente il nesso causale tra le condotte induttive dell'agente, realizzate a distanza tramite comunicazioni telematiche, e gli atti autoerotici compiuti dalla minore infraquattordicenne e ripresi in immagini trasmesse all'induttore, senza necessità di contestualità temporale né di verifica della specifica valenza induttiva, purché gli atti siano posteriormente riconducibili a tale induzione. Integra altresì il reato di cessione di materiale pedopornografico (art. 600-ter, co. 4, c.p.) la semplice trasmissione delle immagini alla zia della minore, a prescindere dall'intento di "consegnare" anziché "diffondere" il materiale e senza distinzione tra "cessione" e "consegna", essendo sufficiente l'esternazione del materiale dalla sfera di dominio del detentore per impedire ogni forma di circolazione. Le attenuanti generiche, riconosciute per ragioni trasversali a più reati unificati in continuazione, incidono sulla pena base prima dell'aumento per continuazione, il quale deve essere dosato già tenendo conto del loro effetto benefico.

L'imputato è stato condannato per aver adescato online una minore infraquattordicenne, inducendola a compiere e filmare atti autoerotici trasmessigli, e per aver ceduto tali immagini pedopornografiche alla zia della vittima. La Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza di primo grado , irrogando anni tre di reclusione unificati in continuazione con attenuanti generiche. La difesa ha ricorso per cassazione lamentando travisamento probatorio, mancanza di causalità e di dolo nella cessione, autoproduzione del materiale e errata quantificazione della pena. l’imputato non ha negato di averle chiesto immagini, ma ha contestato che ciò costituisse adescamento e che le immagini fossero state effettivamente prodotte in seguito alle sue richieste. La Cassazione, tuttavia, ha rigettato il ricorso, ritenendo che le conversazioni, le immagini rinvenute e le dichiarazioni della madre dimostrassero un rapporto di causalità sufficiente per integrare il reato di atti sessuali con minorenne.

Diritto penale - Minori - Pedopornografia - Atti sessuali con minorenne - Offerta o cessione di materiale pedopornografico - Attenuanti generiche - Rif. Leg. Artt. 50, 51, 54, 81, 62-bis, 600-ter, co. 4,609-quater cod. pen.

editor: Cianciolo Valeria