Il contributo al mantenimento del figlio deve tenere in considerazione anche dell’interesse della casa familiare. Cass. sez. I civ. ord. 30 aprile 2026, n. 12140

Cass. civ., Sez. I, Ord., 30/04/2026, n. 12140 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il giudice, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve considerare le esigenze attuali del figlio e il tenore di vita da lui goduto, correlato al livello economico-sociale del nucleo familiare, in ragione delle sostanze, dei redditi, nonché dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge.

In tale operazione il giudice deve tener conto del principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nonché del godimento della casa familiare che costituisce un valore economico (corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile) del quale il giudice deve tener conto ai fini della determinazione dell'assegno dovuto all'altro coniuge per il mantenimento dei figli, giacché, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico, l'assegnazione della casa familiare "indubbiamente costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, come del resto espressamente precisato dall'art. 337 sexies  c.c. (...)" (v. Cass.n.20858/2021; Cass. n. 27599/2022).

Peraltro, il godimento della casa familiare va assegnato al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, sicché, ove il collocamento sia paritetico, la soluzione da adottarsi è quella (ove non intervengano soluzioni concordate dai genitori) che meglio tutela il menzionato interesse del minore.

Rif. Leg. Art. 337-ter , 337-sexies c.c.

Affidamento condiviso – Onere di mantenimento dei figli minori – Bigenitorialità – Interesse del minore – Proporzionalità                                                                                                                                                     

editor: Fossati Cesare