IMU e presupposto d'imposta per il coniuge non assegnatario - Corte di Giust. Trib. di primo grado di Taranto sent. 27 febbraio 2026 n. 248

IMU e insussistenza del presupposto d'imposta per il coniuge non assegnatario

Mercoledì, 9 Settembre 2026
Giurisprudenza | Assegnazione della casa | Aspetti fiscali e previdenziali | Merito Sezione Ondif di Taranto
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto sentenza 27 febbraio 2026, n. 248 – Giudice Brandimarte per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di IMU, l’assegnazione della casa coniugale di proprietà comune a uno dei coniugi, disposta con provvedimento giudiziale di separazione consensuale omologata o con sentenza di divorzio, determina la costituzione di un diritto reale di abitazione in capo al coniuge assegnatario. Tale diritto comporta l'assunzione integrale della soggettività passiva d'imposta in capo all'assegnatario, con conseguente esclusione del presupposto impositivo e dell'obbligazione tributaria per il coniuge non assegnatario, a decorrere dalla data di omologazione. La disgregazione del nucleo familiare, formalizzata dal provvedimento giudiziale, fa venire meno la soggettività passiva del comproprietario non residente, il quale può far valere il difetto di titolarità del diritto in sede di ricorso giurisdizionale senza alcuna decadenza, trattandosi di inesistenza in radice dell'obbligazione tributaria.


IMU - Coniuge non assegnatario- Rif. Leg. art. 1, commi 738-783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, Disciplina IMU; art. 4, comma 12-quinquies del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, Trattamento IMU casa coniugale assegnata

editor: Cianciolo Valeria