Atti sessuali con minorenne di minore gravità: illegittimo il divieto automatico di sospensione dell’esecuzione della pena - Corte Cost., sent. 5 maggio 2026 n. 68

Corte Cost., sentenza 5 maggio 2026 n. 68 - Pres. Amoroso, Red. Patroni Griffi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

 
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l’art. 4-bis, comma 1-quater, ord. penit., nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’art. 609-quater cod. pen., allorché sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità di cui al sesto comma del medesimo articolo, poiché l’automatica preclusione, per almeno un anno, sia alla sospensione dell’ordine di esecuzione della pena sia all’accesso alle misure alternative alla detenzione realizza un’irragionevole deroga al parallelismo tra sospensione dell’esecuzione e benefici penitenziari, impedisce ogni valutazione individualizzata da parte della magistratura di sorveglianza ed è ingiustificatamente deteriore rispetto al trattamento previsto per l’ipotesi di violenza sessuale di minore gravità ex art. 609-bis, terzo comma, cod. pen.
 
 
La vicenda prende le mosse da un procedimento esecutivo instaurato dinanzi al Tribunale di Catanzaro in relazione a una condanna definitiva per il reato di atti sessuali con minorenne. Nel caso concreto, all’imputato era stata inflitta la pena di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione, con riconoscimento dell’attenuante della minore gravità. Il fatto, come emerge dall’ordinanza di rimessione, riguardava una relazione affettiva tra un giovane ventenne e una ragazza tredicenne e si era tradotto in condotte consistite in baci e abbracci. Proprio la contenuta offensività del caso concreto aveva indotto il pubblico ministero a ritenere irragionevole l’immediata esecuzione della pena detentiva, senza possibilità di sospensione e senza accesso tempestivo a misure alternative.
Il nodo problematico nasceva dalla disciplina combinata dell’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. e dell’art. 4-bis, comma 1-quater, ord. penit., che, per il delitto di cui all’art. 609-quater c.p., impediva sia la sospensione dell’ordine di esecuzione da parte del pubblico ministero, sia l’accesso ai benefici penitenziari prima di un periodo di osservazione scientifica della personalità della durata di almeno un anno. In termini pratici, ciò significava che il condannato avrebbe dovuto entrare subito in carcere e rimanervi per un tempo tale da consumare quasi per intero la pena, rendendo di fatto inutile ogni successiva valutazione del tribunale di sorveglianza sulla concedibilità di una misura alternativa.
Ritenendo questa disciplina in contrasto con i principi di eguaglianza, ragionevolezza e finalità rieducativa della pena, il Tribunale di Catanzaro ha sollevato questione di legittimità costituzionale. Secondo il giudice rimettente, risultava difficilmente giustificabile che, persino nei casi in cui fosse stata riconosciuta la minore gravità del fatto, il condannato per atti sessuali con minorenne subisse un trattamento più rigido rispetto ad altre ipotesi criminose, e perfino rispetto alla violenza sessuale attenuata ex art. 609-bis, terzo comma, c.p., per la quale l’ordinamento già consentiva un accesso meno rigido alla fase esecutiva extramuraria.
La Corte costituzionale ha accolto la questione, ritenendo irragionevole e lesivo dell’art. 27, terzo comma, Cost. l’automatismo che imponeva, in questi casi, l’immediato ingresso in carcere e precludeva per un anno ogni valutazione individualizzata da parte della magistratura di sorveglianza. La Consulta ha osservato che la circostanza attenuante della minore gravità serve proprio a distinguere, all’interno di una fattispecie ampia, condotte profondamente diverse per disvalore e offensività; ne consegue che non è costituzionalmente tollerabile presumere in modo assoluto, anche in tali ipotesi attenuate, una pericolosità tale da giustificare sempre e comunque il carcere intramurario per almeno un anno.
La declaratoria di illegittimità ha colpito l’art. 4-bis, comma 1-quater, ord. penit., nella parte in cui si applicava ai condannati per il delitto di cui all’art. 609-quater c.p. quando fosse stata riconosciuta l’attenuante della minore gravità. Per effetto di tale decisione, viene meno anche la preclusione alla sospensione dell’ordine di esecuzione prevista dall’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p., tornando dunque operativa la regola generale: il condannato può chiedere che la pena sia sospesa per presentare istanza di misura alternativa, e sarà poi il tribunale di sorveglianza a valutare il caso in concreto, alla luce della personalità del reo, del fatto commesso e del percorso eventualmente già avviato in funzione risocializzante.
La Corte ha quindi censurato un automatismo legislativo troppo rigido, affermando che anche nei reati sessuali in danno di minori, quando il fatto sia stato qualificato di minore gravità, non può essere esclusa in via assoluta una valutazione individualizzata sulle modalità di esecuzione della pena.
 
Sospensione ordine di esecuzione - Benefici penitenziari - Misure alternative alla detenzione - Atti sessuali con minorenne - Rif. Leg. artt. 609-bis, 609-ter e 609-quater c.p.; artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.; art. 4-bis, comma 1-quater, l. 26 luglio 1975, n. 354; artt. 358, 656, comma 5, 656, comma 9, lett. a), 666 c.p.p.

 

editor: Cianciolo Valeria