Violenza in ambito scolastico e maltrattamenti: escluso l’animus corrigendi e riconosciuta la vittimizzazione dell’intera classe - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 7 aprile 2026 n. 12722

Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 7 aprile 2026 n. 12722 – Pres. Aprile, Cons. Rel. Pacilli per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

 
Integra il delitto di maltrattamenti contro persone affidate alla custodia o all’istruzione, e non quello di abuso dei mezzi di correzione, la condotta dell’insegnante che, nell’ambito scolastico, faccia ricorso abituale e sistematico a violenze fisiche e psicologiche ai danni degli alunni, anche se dichiaratamente sorretta da animus corrigendi, allorché tali condotte siano idonee a creare un clima generalizzato di paura e sopraffazione, incidendo sull’equilibrio psico‑fisico dei minori. 
Nel contesto educativo, sono vittime del reato non solo i minori direttamente destinatari degli atti violenti, ma tutti gli appartenenti alla comunità scolastica che subiscano il condizionamento psicologico derivante dall’abitualità delle condotte, trattandosi di reato di pericolo astratto, che non richiede l’accertamento di un danno concreto.
Ai fini dell’attenuante del risarcimento del danno ex art. 62, n. 6, cod. pen., è necessario che il ristoro sia integrale, restando irrilevante l’errore del giudice di merito sul termine temporale, qualora sia comunque accertata l’inadeguatezza dell’offerta risarcitoria.
 
La vicenda trae origine dalle condotte poste in essere da un’insegnante di una scuola dell’infanzia paritaria, la quale, secondo quanto accertato nei giudizi di merito, aveva ripetutamente sottoposto gli alunni a percosse, offese verbali e comportamenti umilianti, quali schiaffi, strattoni, tirate di capelli e insulti, anche in assenza di reali motivi disciplinari.
Le condotte sono emerse a seguito delle segnalazioni dei genitori, delle dichiarazioni convergenti dei minori – veicolate attraverso le rispettive madri – e soprattutto della prova video, acquisita tramite un sistema di videosorveglianza scolastico, che ha confermato la sistematicità e la gratuità delle violenze. I giudici di merito hanno ritenuto attendibile il quadro probatorio, escludendo suggestioni o condizionamenti dichiarativi, anche alla luce della doppia conforme di condanna.
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’imputata, affermando che:
l’uso reiterato della violenza in ambito educativo non può mai rientrare nell’abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.), il quale presuppone esclusivamente l’eccesso nell’uso di strumenti leciti e proporzionati;
qualsiasi forma di violenza fisica o psichica è incompatibile con il potere educativo, anche se finalizzata alla correzione del comportamento del minore;
il reato di cui all’art. 572 c.p. tutela non solo l’integrità fisica, ma anche la dignità e lo sviluppo armonico della personalità del minore, secondo i principi conformi alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia del 1989.
In relazione all’attenuante del risarcimento del danno (art. 62, n. 6, c.p.), la Corte ha ribadito che, pur essendo corretto individuare nell’ordinanza di ammissione al rito abbreviato il termine ultimo per il risarcimento, l’attenuante può essere esclusa qualora il ristoro sia solo parziale o simbolico, poiché la norma richiede l’integralità della riparazione.
 
Diritto penale – Maltrattamenti in famiglia – Abuso dei mezzi di correzione - Uso reiterato della violenza in ambito educativo - Rif. Leg. artt. 62, n. 6, 571 e 572 cod. pen.

editor: Cianciolo Valeria