Che rapporto c’è tra la violazione degli obblighi di assistenza familiare e quella in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio? - Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 01 aprile 2026, n. 12321

Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 01 aprile 2026, n. 12321; Pres. De Amicis, Rel. Cons. Riccio per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Integra il delitto previsto dall'art. 570, comma secondo, n. 2), cod. pen., e non anche quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, che rimane assorbito nel primo, la condotta dell'agente che ometta di versare in favore dei figli minori l'assegno liquidato in sede civile, ove da tale omissione discenda la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza. Le due previsioni incriminatrici sono, invero, in rapporto di specialità, dal momento che, a fronte di un nucleo di condotta che le accomuna, costituito dalla violazione dell'obbligo di assistenza materiale, quale proiezione del dovere di cura, solo nel reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2), cod. pen. si aggiunge l'elemento specializzante della conseguente privazione dei mezzi di sussistenza; sicché, con la duplicazione delle imputazioni, verrebbe posta a carico del soggetto due volte la medesima condotta materiale.



Diritto penale della famiglia - Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Mancato mantenimento dei figli - Rapporto di specialità; Rif. Leg. Art. 570, comma 2, n. 2 e 570-bis c.p.

 

editor: Ferrandi Francesca