Ne bis in idem parziale nei reati permanenti di omessa assistenza familiare: obblighi del giudice dell’esecuzione in caso di sovrapposizione temporale delle condotte - Cass. Pen., Sez. I, sent. 7 aprile 2026 n. 12737

Cass. Pen., Sez. I, sentenza 7 aprile 2026 n. 12737 – Pres. De Marzo, Cons. Rel. Genovese per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di reati permanenti di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p., quando due giudicati definitivi riguardino la medesima condotta omissiva riferita allo stesso soggetto passivo e presentino una parziale sovrapposizione temporale, sussiste un’ipotesi di ne bis in idem parziale, anche se le imputazioni siano formulate in termini testualmente differenti. In tale evenienza, il giudice dell’esecuzione, ai sensi degli artt. 649 e 669 c.p.p., deve disporre l’esecuzione del giudicato meno afflittivo e procedere alla revoca parziale di quello più grave, mediante detrazione dalla pena irrogata della quota corrispondente al periodo già giudicato, al fine di eliminare l’effetto della duplicazione sanzionatoria.
 
Il ricorrente A.A. era stato condannato con sentenza del Tribunale di Messina del 22 marzo 2016, divenuta irrevocabile il 16 dicembre 2018, per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570, commi 1 e 2, c.p., per avere omesso il mantenimento del figlio minore a partire dal luglio 2013 con condotta permanente.
Successivamente, nei suoi confronti veniva emesso un decreto penale di condanna (30 dicembre 2019, esecutivo dal 26 giugno 2020) per il medesimo reato, riferito all’inottemperanza dell’obbligo di versare l’assegno mensile di euro 500 stabilito dal giudice civile, con decorrenza dall’aprile 2014 (data della querela).
A fronte di tali duplici titoli esecutivi, l’interessato proponeva istanza ex art. 669 c.p.p., deducendo la violazione del principio del ne bis in idem. La Corte di appello di Messina, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza ritenendo insussistente l’identità del fatto per la parziale diversità temporale e contenutistica delle imputazioni.
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha ritenuto erronea tale impostazione, affermando che la sovrapposizione temporale delle condotte (aprile 2014 – 22 marzo 2016) e l’unicità sostanziale dell’omissione degli obblighi assistenziali impongono il riconoscimento di un ne bis in idem parziale, con conseguente annullamento dell’ordinanza e rinvio per nuovo esame.
 
 
Diritto penale - Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Ne bis in idem - Giudice dell’esecuzione - Revoca parziale del giudicato -  Duplicazione sanzionatoria - Identità del fatto - Sovrapposizione temporale - Rif. Leg. art. 570 cod. pen.; artt. 649 e 669 c.p.p.

editor: Cianciolo Valeria