Mantenimento dei figli, pene sostitutive e limiti del giudice d’appello: i versamenti pregressi non salvano dall’art. 570 c.p. - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 25 marzo 2026 n. 11235

Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 25 marzo 2026 n. 11235 – Pres. Aprile, Cons. Rel. Pacilli per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di reati contro l’assistenza familiare, integra il delitto di cui all’art. 570 cod. pen. l’omessa corresponsione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli minori quando tale condotta, valutata nel concreto contesto economico e familiare, determini la mancanza dei mezzi di sussistenza, non essendo idonei ad escludere l’elemento oggettivo del reato versamenti effettuati in epoca anteriore e destinati a coprire debiti pregressi, privi di efficacia satisfattiva per il futuro. 
È altresì legittimo il diniego della sostituzione della pena detentiva breve con lavori di pubblica utilità quando, sulla base dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., la protratta e consapevole inosservanza di obblighi imposti dall’autorità giudiziaria consenta una prognosi negativa circa il rispetto delle prescrizioni proprie della pena sostitutiva. 
È invece illegittima la pronuncia del giudice di appello che escluda d’ufficio il vincolo della continuazione tra reati, in assenza di specifica richiesta di parte, precludendo l’accesso al giudice dell’esecuzione, dovendo tale statuizione essere eliminata ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen.

 
Omesso mantenimento dei figli minori - Limiti ai poteri del giudice di appello - Rilevanza dei versamenti pregressi - Prognosi negativa sulle pene sostitutive - Divieto di esclusione d’ufficio della continuazione – Rif. Leg. artt. 133, 570, comma 2, 570-bis cod. pen.

editor: Cianciolo Valeria