Inadempimento dell’assegno di mantenimento e dolo nel reato ex art. 570-bis c.p.: rilevanza autonoma dei periodi anteriori all’insorgenza dell’incapacità economica - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 17 marzo 2026 n. 10256
Venerdì, 20 Marzo 2026
Giurisprudenza
| Legittimità
| Diritto penale della famiglia
| Mantenimento dei figli
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il reato di cui all’art. 570-bis cod. pen. si configura anche in presenza di un inadempimento limitato nel tempo o parziale dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice, trattandosi di fattispecie che punisce il mero inadempimento.
L’impossibilità economica dell’obbligato, idonea a escludere il dolo, deve essere assoluta, oggettiva e incolpevole e non può essere desunta da circostanze sopravvenute o riferibili a periodi successivi rispetto a quelli in cui l’inadempimento risulta accertato. È pertanto viziata da motivazione apparente e contraddittoria la sentenza che assolva l’imputato facendo riferimento a condizioni ostative insussistenti nel periodo oggetto di contestazione.
Diritto penale della famiglia – Inadempimento dell’obbligo di versamento dell’assegno di mantenimento in favore delle figlie minori - Rif. Leg. artt. 570 e 570 -bis cod. pen.; artt. 550, commi 1 e 2, 593 e 660 cod. proc. pen.
editor: Cianciolo Valeria
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