Configurabilità del reato di impiego di minori nell’accattonaggio anche mediante avvalimento strumentale della presenza del minore - Cass. Pen., Sez. I, sent. 19 febbraio 2026 n. 6778
Integra il reato di impiego di minori nell’accattonaggio, di cui all’art. 600-octies cod. pen., non solo l’utilizzo attivo del minore nell’attività di mendicità, ma anche il mero avvalimento della sua presenza quando essa sia strumentale ad accrescere l’efficacia dell’elemosina, suscitando nei passanti sentimenti di pietà. Ai fini della configurabilità del reato, non è necessario accertare in concreto la consapevolezza del minore circa la natura dell’attività svolta, essendo sufficiente che, in relazione all’età, egli sia in grado di recepire gli stimoli negativi derivanti dalla situazione di degrado connessa all’accattonaggio.
È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della decisione impugnata.
Nel caso di specie, l’imputata era stata condannata per il reato di cui all’art. 600-octies cod. pen. per essersi avvalsa della figlia minore di cinque anni nell’attività di mendicità, tenendola in braccio mentre chiedeva l’elemosina, al fine di impietosire i passanti. La Corte d’appello di Roma aveva confermato la sentenza di condanna di primo grado.
Con ricorso per cassazione, la difesa sosteneva che la condotta non integrasse l’ipotesi di impiego di minori nell’accattonaggio, in mancanza di un utilizzo “attivo” della minore, e lamentava l’assenza di specifici accertamenti sulla capacità della bambina di recepire gli stimoli negativi derivanti dall’attività svolta.
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevandone l’aspecificità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché meramente reiterativo di censure già esaminate e confutate in appello.
Nel merito, ha ribadito un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui l’“avvalimento” del minore ricorre anche quando la sua presenza sia solo strumentale a rendere più proficua la mendicità, e ha chiarito che, ai fini della tutela dell’infanzia, non è richiesta la piena consapevolezza del minore, ma soltanto la capacità, rapportata all’età, di percepire gli stimoli negativi e il contesto di degrado connessi all’accattonaggio.
Diritto penale della famiglia –Minori - Attività di mendicità - Impiego di minori nell’accattonaggio - Rif. Leg. art. 600-octies cod. pen.; art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
editor: Cianciolo Valeria
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