Pornografia minorile e file sharing: dolo di divulgazione mediante consapevole accettazione del rischio di condivisione durante il download e natura di rilievi urgenti degli accertamenti informatici - Cass. Pen., Sez. III, sent. 11 febbraio 2026 n. 5443
In tema di pornografia minorile, integra il fumus del delitto di cui all’art. 600-ter, comma 3, cod. pen. la condotta di chi, utilizzando programmi di file sharing, consapevolmente accetti il rischio che, durante la fase di download, il materiale pedopornografico sia automaticamente condiviso con altri utenti della rete, anche se per un tempo limitato e ancorché l’agente provveda successivamente a spostare o cancellare i file dalle cartelle di condivisione.
Non costituiscono accertamenti tecnici irripetibili soggetti alle garanzie di cui all’art. 360 cod. proc. pen. le attività di mera osservazione, documentazione fotografica o video e constatazione dello stato di funzionamento di un sistema informatico connesso alla rete, rientrando tali operazioni nei rilievi urgenti della polizia giudiziaria ex artt. 354 e 356 cod. proc. pen.
In materia di misure cautelari personali, la valutazione delle esigenze cautelari e dell’idoneità della misura applicata, se sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente, è insindacabile in sede di legittimità.
Il GIP applicava nei confronti di A.A. la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per i reati di divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico. Il Tribunale del riesame confermava il provvedimento, rilevando che, nel corso di una perquisizione domiciliare, il computer dell’indagato risultava acceso, con il programma eMule in funzione e otto file video a contenuto pedopornografico in fase di download e contestuale condivisione automatica con altri utenti della rete.
L’indagato ricorreva per cassazione deducendo, l’assenza del dolo di divulgazione, l’inutilizzabilità degli accertamenti informatici per violazione dell’art. 360 cod. proc. pen. e l’insussistenza del pericolo di reiterazione del reato.
La Corte di cassazione rigettava il ricorso, affermando che la consapevole accettazione del rischio di condivisione insito nell’uso del software peer to peer integra il dolo richiesto dall’art. 600-ter cod. pen., che le attività svolte dalla polizia giudiziaria costituivano meri rilievi urgenti e che la motivazione sulle esigenze cautelari era congrua, anche alla luce dell’ingente quantità di materiale pedopornografico detenuto e della protrazione della condotta nel tempo.
Pornografia minorile - File sharing - Divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico – Accertamenti tecnici irripetibili - Casi e forme delle perquisizioni - Misura cautelare degli arresti domiciliari - Braccialetto elettronico - Rif. Leg. art. 600-ter e 600 - quater cod. pen.; artt. 247, comma 1 bis, 290, comma 1 bis, 354, 356, 360 cod. proc. pen.
editor: Cianciolo Valeria
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