Maltrattamenti in ambito scolastico: abitualità delle condotte violente, attendibilità delle dichiarazioni dei minori e criteri di differenziazione del trattamento sanzionatorio - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 16 febbraio 2026 n. 6172

Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 16 febbraio 2026 n. 6172 - Pres. De Amicis, Cons. Rel. Amoroso per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

 
Integra il delitto di maltrattamenti di cui all’art. 572 cod. pen., e non quello di abuso dei mezzi di correzione ex art. 571 cod. pen., la reiterazione, in ambito scolastico, di condotte violente e denigratorie nei confronti di minori, consistenti in percosse, strattonamenti, minacce e vessazioni morali, quand’anche l’agente invochi un preteso intento educativo. L’abitualità del reato può essere desunta dal complessivo quadro probatorio, comprendente dichiarazioni dei minori e dei genitori, riscontri medicoobiettivi e risultanze di intercettazioni e videoriprese, senza che la limitata durata del monitoraggio tecnico o la giovane età dei minori ne infici, di per sé, lattendibilità.
In tema di trattamento sanzionatorio, è legittima lequiparazione della pena tra imputati che rivestano il medesimo ruolo educativo, mentre è necessaria una valutazione differenziata quando la posizione soggettiva e le mansioni svolte risultino ontologicamente diverse, dovendo il giudice dar conto, con adeguata motivazione, dei criteri seguiti ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen.
 
La vicenda trae origine da episodi di maltrattamenti ai danni di bambini di quattro e cinque anni, frequentanti una scuola dell’infanzia, contestati a due insegnanti e a una collaboratrice scolastica. Le condotte, accertate attraverso dichiarazioni dei minori e dei genitori, videoriprese ambientali, intercettazioni e riscontri medico‑legali, consistevano in schiaffi, strattonamenti, offese verbali e, per la collaboratrice scolastica, anche in punture con spilli ai danni dei bambini.
Il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità delle imputate per il reato di maltrattamenti, graduando in modo differenziato le pene. La Corte d’appello, pur confermando la responsabilità penale e le statuizioni civili, aveva uniformato il trattamento sanzionatorio, riducendo la pena a una misura identica per tutte.
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi delle due insegnanti, ritenendo corretta la qualificazione giuridica ex art. 572 cod. pen. e immune da vizi la valutazione delle prove, ribadendo che l’uso sistematico della violenza esclude l’abuso dei mezzi di correzione. Ha invece annullato la sentenza limitatamente alla determinazione della pena nei confronti della collaboratrice scolastica, rilevando la necessità di una specifica e motivata differenziazione sanzionatoria in ragione del diverso ruolo e delle mansioni svolte, con rinvio alla Corte d’appello per nuovo esame sul punto.
 
Maltrattamenti ai danni di bambini - Abuso dei mezzi di correzione - Reiterazione in ambito scolastico – Rif. Leg. artt. 132, 133, 571, 572 cod. pen.

editor: Cianciolo Valeria