Art. 570 c.p. Niente responsabilità penale se l’omissione dipende da convincente prova di non paternità - Trib. Cassino, sent. 25 novembre 2025 n. 1532

Tribunale Cassino, sentenza 25 novembre 2025 n. 1532 – Giudice Trotta per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

 
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570, co. 2, n. 2, c.p., l'elemento soggettivo del dolo (o colpa) richiede prova della volontà cosciente di non adempiere, non sussistente ove l'imputato ometta l'assegno di mantenimento per fondata convinzione, avvalorata da test DNA negativo, di non paternità biologica del minore, in contesto di conflitto giudiziale altamente conflittuale e genericità probatoria.
 
Nella fattispecie l’uomo, obbligato dalla separazione a versare 250 euro mensili al figlio, smetteva di pagare dal 2015 dopo un iniziale versamento di 2.000 euro.
Nel frattempo, aveva promosso giudizi ecclesiastici di nullità del matrimonio e un’azione di disconoscimento di paternità, dichiarata poi inammissibile per decadenza, ma supportata da test del DNA che escludeva la compatibilità genetica con il minore
Il Tribunale di Cassino ha assolto l’imputato dal reato di mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento al figlio minore disposto in separazione, ravvisando insufficienza probatoria sull'elemento soggettivo: l'omissione deriva dalla convinzione di non paternità, confermata da DNA negativo, in un quadro conflittuale senza prova di dolo o colpa.
 
Diritto Penale – Omissione dell'assegno di mantenimento - Prova di non paternità – Rif. Leg. art. 147 cod. civ.; art. 570, co. 1 e 2, n. 2 cod. pen.

editor: Cianciolo Valeria