Mantenimento dei figli: la Cassazione ribadisce proporzionalità e valutazione delle risorse - Cass. Civ., Sez. I, ord. 29 dicembre 2025 n. 34458

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 29 dicembre 2025 n. 34458 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Tricomi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di contributo al mantenimento dei figli, minori e maggiorenni non economicamente autosufficienti, il giudice di merito, nel rispetto della bidimensionalità dell’obbligo (eguaglianza dei figli e proporzionalità tra i genitori), deve: 
- determinare l’assegno sulla base di una valutazione comparata delle risorse economiche e patrimoniali di entrambi i genitori, delle esigenze attuali della prole, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, nonché dei compiti di cura svolti, potendo ricorrere anche a presunzioni e ad accertamenti officiosi che superino i meri dati fiscali; 
- distinguere le spese ordinarie, certe e tendenzialmente costanti (ivi comprese quelle di studio, ludiche e sociali che si manifestano con continuità prevedibile), dalle spese straordinarie, connotate da imprevedibilità e rilevanza dell’esborso, le quali richiedono autonoma considerazione e riparto, senza che tale operazione integri violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. né vizio di motivazione quando il giudice dia conto, anche sinteticamente, dei criteri adottati.
 
Il Tribunale di Pesaro pronuncia la separazione giudiziale tra i coniugi, affida in via condivisa il figlio minore, assegna la casa familiare alla madre e pone a carico del padre un assegno di euro 400 mensili per ciascun figlio (minore e maggiorenne non autosufficiente), oltre il 50% delle spese straordinarie.
La Corte d’appello di Ancona, valorizzando redditi dichiarati, asset patrimoniali, risparmio di spesa del padre (abitazione presso la madre), oneri della madre (mutuo, manutenzione, impiego di somme ereditarie in favore dei figli) e il preponderante collocamento dei figli presso la madre, conferma integralmente la decisione ritenendo congruo l’importo e la ripartizione delle spese.
Il padre ricorre per cassazione deducendo violazione dei principi di proporzionalità e di valutazione delle prove, erronea considerazione del tenore di vita, uso improprio delle presunzioni e errata qualificazione di alcune spese come ordinarie anziché straordinarie; la Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile, escludendo vizi di violazione di legge o di motivazione e qualificando le doglianze come richieste di riesame del merito, non consentite in sede di legittimità.
 
Separazione giudiziale - Mantenimento dei figli - Concrete esigenze di vita della prole - Distinzione tra spese ordinarie e straordinarie – Rif. Leg. artt. 316 bis e 337-ter cod. civ.; artt. 115 e 116 c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria