Competenza territoriale. Prevalenza della residenza abituale effettiva dei minori sul principio della prevenzione - Cass. Civ., Sez. I, ord. interl. 19 settembre 2025 n. 25721

Cass. Civ., Sez. I, ord. interl. 19 settembre 2025 n. 25721 – Pres. Tricomi, Cons. Rel. Caprioli per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nelle controversie relative all’affidamento dei minori, il criterio della prevenzione ex art. 39 c.p.c. non trova applicazione; la competenza territoriale si determina in base al luogo di abituale residenza dei minori al momento della proposizione del primo ricorso, ai sensi dell’art. 473 bis, comma 11, c.p.c. La residenza effettiva prevale su quella anagrafica e può essere desunta anche dal trasferimento stabilizzato dei minori con il consenso, esplicito o implicito, dell’altro genitore.
Non rileva, ai fini della competenza, che il ricorso sia stato proposto entro l’anno dal trasferimento.
 
Nelle cause che riguardano l’affidamento dei minori, non si applica il principio della prevenzione (art. 39 cpc), ma si deve individuare il giudice competente in base alla residenza abituale dei minori al momento del primo ricorso (art. 473 bis comma 11 cpc).
Dai fatti emerge che la madre, si era trasferita con i figli a Corigliano – Rossano nel luglio 2023, dove i minori erano stati iscritti a scuola, stabilizzando così la loro residenza.
Il padre non si era opposto a tale trasferimento né all’iscrizione scolastica, consolidando così la nuova residenza dei figli.
 
Minori – Affidamento - Competenza territoriale – Regolamento necessario di competenza -  Principio di prevenzione – Residenza effettiva dei figli -  Rif. Leg. artt. 39, 42, 47, 473-bis comma 11, 473-bis.22, c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria