La domanda di assegno divorzile soggiace al principio dispositivo e all'onere probatorio in capo all'istante - Tribunale Catania, Sez. I, Sent., 24 settembre 2025, n. 4641

Martedì, 28 Ottobre 2025
Giurisprudenza | Merito | Divorzio | Mantenimento dei figli | Separazione e divorzio: aspetti processuali Sezione Ondif di Catania
Tribunale Catania, Sez. I, Sent., 24 settembre 2025, n. 4641; Pres. Condorelli, Rel. Gennaro per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell' inadeguatezza dei mezzi o comunque dell' impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Il giudizio sull'adeguatezza dei mezzi, dunque, deve basarsi sul complesso di criteri indicati dalla legge, previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, che vanno ponderati unitariamente e considerati equi-ordinati.


Separazione e divorzio – Assegno divorzile – Onere della prova – Cessazione del mantenimento del figlio ultra-maggiorenne - Mantenimento del figlio maggiorenne; Rif. Leg. L. 898 del 1970 art. 5, comma 6.

editor: Ferrandi Francesca