Solamente circostanze nuove e idonee a determinare la necessità di un diverso regime giustificano la modifica delle condizioni di separazione. Tribunale di S.Maria Capua a Vetere, sentenza 23 giugno 2025
Presupposti essenziali della modifica delle condizioni di separazione sono il passaggio in giudicato della sentenza e la sopravvenienza di giustificati motivi, dovendosi intendere, per “giustificati motivi”, circostanze nuove sopravvenute, modificative della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con esclusione di fatti preesistenti alla separazione quantunque non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi ragione.
Ciò in quanto la sentenza di separazione o i successivi provvedimenti di modifica danno luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio. E analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di separazione consensuale non sono modificabili in relazione a quei fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tener conto al momento della conclusione degli accordi di separazione
Rif. Leg. Artt. 473-bis.29 c.p.c.; Art. 337-quinques c.c.
Modifica condizioni di separazione – Accordo negoziale – Fatti sopravvenuti – Spese e utenze casa coniugale – Spese straordinarie
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella contumacia della convenuta, accoglie la domanda del ricorrente che, in seguito all’accordo di negoziazione assistita per la pronuncia di separazione personale, autorizzato dal P.M., ha eccepito il peggioramento della propria situazione economica, chiedendo la riduzione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli.
Viene, invece, rigettata la domanda di modifica delle condizioni aventi ad oggetto il pagamento di tutte le utenze e spese relative alla casa coniugale, assegnata alla resistente, avendo tali condizioni natura negoziale e potendo le stesse essere impugnate solo nelle opportune sedi.
In difetto di prova certa di fattori idonei ad incidere sulla ripartizione tra i coniugi, viene altresì rigettata la domanda diretta ad ottenere una diversa ripartizione delle spese straordinarie in favore dei figli.
editor: Fossati Cesare
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