Modifica dell'assegno di mantenimento in favore della prole - Corte d'Appello Catanzaro, Sez. I, Sent. 12 agosto 2026, n. 1120
Qualora il giudice di prime cure abbia ritenuto di aumentare l'assegno di mantenimento in favore della prole in ragione, esclusivamente, delle accresciute esigenze dei figli, l'appellante che lamenti l'incongruità della somma liquidata o la mancata rimodulazione delle spese straordinarie in proporzione ai redditi ha l'onere di censurare specificamente tale ratio decidendi, non potendo limitarsi a contestare la mancata valorizzazione delle differenze reddituali tra le parti.
Modifica delle condizioni di divorzio – Mantenimento della prole – Mutamento delle condizioni economiche dei genitori – Differenze reddituali tra i genitori - Accrescimento delle esigenze dei figli - Onere della prova
Rif. Leg. Artt. 337-ter, 337-quinques c.c.
In tema di regime economico in favore della prole, in conseguenza della crisi familiare, la misura del contributo per il mantenimento dei figli minorenni, determinata in seno alla convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale del divorzio ex art. 6, comma 3, del D.L. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla L. n. 162 del 2014, è suscettibile di essere modificata, ai sensi dell'art. 337-quinquies c.c., in presenza degli stessi presupposti previsti per il caso in cui l'assegno sia stato determinato in sede giurisdizionale, poiché l'accordo produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sicché, per la modifica del contributo, è necessario che sia sopravvenuto un mutamento delle condizioni economiche dei genitori, idoneo a variare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con la convenzione, con onere della prova a carico del genitore richiedente la modifica.
Qualora il giudice di prime cure, con statuizione non censurata, abbia ritenuto di aumentare l'assegno di mantenimento tenuto conto, esclusivamente, delle accresciute esigenze alimentari, abitative, sociali, scolastiche, sportive e ludiche dei figli, prescindendo completamente dal mutamento o meno delle condizioni economiche dei genitori, l'appellante che lamenti l'incongruità della somma liquidata o la mancata rimodulazione delle spese straordinarie in proporzione ai redditi ha l'onere di censurare specificamente tale ratio decidendi, non potendo limitarsi a contestare la mancata valorizzazione delle differenze reddituali tra le parti.
editor: Fossati Cesare
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