Affido esclusivo alla madre quando il padre manifesta costante e totale disinteresse nei confronti della figlia minore. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 17 giugno 2025, n. 16280

Cass. civ., Sez. I, Est. Casadonte, Ord. 17/06/2025, n. 16280 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di affidamento dei figli minori, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore. Tanto premesso, il giudizio prognostico che il giudice deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione.

cfr. Cass. 18817/2015

Rif. Leg. Artt. 337-ter, 337-quater c-c.

Affidamento esclusivo – Bigenitorialità - Contributo al mantenimento dei figli - Spese straordinarie – Ripartizione dei coniugi

La Corte d'Appello di Milano ha respinto il gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale che unitamente alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile aveva, altresì, disposto l'affido della figlia minore in via esclusiva alla madre con il riconoscimento alla stessa dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la minore. Il tribunale aveva pure statuito la collocazione della minore presso la madre, con facoltà del padre di vedere la figlia ove ne facesse richiesta secondo i tempi e i modi individuati dai servizi sociali.

La corte territoriale all'esito della nomina del curatore della minore, ha confermato l'affidamento esclusivo in ragione del disinteresse mostrato dal padre nei confronti della minore. Disposta la C.T.U., il giudice d'appello ha confermato l'importo del contributo di mantenimento della figlia a carico del padre stabilito in primo grado, disponendo che al confermato contributo mensile dovesse aggiungersi il rimborso nella misura totale delle spese straordinarie, in quanto in contrasto con il principio di proporzionalità e con quello dell'adeguatezza del mantenimento.

Rileva la Suprema Corte che, conformemente ai principi in materia di affidamento condiviso, la corte territoriale ha non solo valorizzato in positivo l'idoneità della madre, ma vagliato attentamente la figura paterna come risultante dalle condotte incontestate (la mancanza di visite alla figlia in Italia, la mancata prova della frequenza delle videochiamate, oppure dei contatti con i servizi sociali per calendarizzare gli incontri). Insussistente anche la violazione e falsa applicazione dell'art. 337-ter  c.c. essendosi la corte attenuta ai consolidati principi interpretativi in tema di affidamento dei figli minori nella crisi familiare.

Inoltre la Corte d'Appello ha anche precisato che ad eccezione di quanto direttamente acquisito dal C.T.U. l'odierno ricorrente non aveva collaborato alla produzione di documenti né aveva reso in alcun modo possibile effettuare indagini in tal senso. Conseguentemente non è stata dimostrata l'asserita decisività del pagamento del mutuo ai fini della determinazione del contributo di mantenimento della figlia.

Il ricorso viene pertanto respinto.

editor: Fossati Cesare