Il corso di inglese è una spesa straordinaria che non richiede il consenso - Cass. Civ., Sez. I, ord. 25 giugno 2025 n. 17017

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 25 giugno 2025 n. 17017 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Caiazzo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole; tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare.
 
Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva accolto l'opposizione all'esecuzione del genitore non collocatario, fondata sull'effetto impeditivo del preventivo dissenso.
 
Spese straordinarie nell'interesse del minore – Pagamento pro quota di alcune voci di spese straordinarie - Consenso del genitore – Mancato interpello dell'altro coniuge - Irripetibilità - Esclusione – Fattispecie - Rif. Leg. art. 337 - ter cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria