Detenuti al 41-bis. Quando il colloquio con un minore può avvenire senza il vetro divisorio? - Cass. Pen., Sez. I, Sent., 13 giugno 2025, n. 22276

Cass. Pen., Sez. I, Sent., 13 giugno 2025, n. 22276; Pres. De Marzo, Rel. Cons. Lanna per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., è legittima la disposizione dell'Amministrazione penitenziaria che, in attuazione dell'art. 16 della circolare del dAp del 2 ottobre 2017, preveda che il colloquio visivo avvenga senza vetro divisorio solo nel caso in cui esso abbia luogo con il figlio o i nipoti in linea retta minori di 12 anni oppure, con le cautele ordinarie, nel caso di parenti e affini entro il terzo grado, in quanto detta regolamentazione costituisce un ragionevole esercizio del potere amministrativo in funzione del contemperamento tra le esigenze di mantenimento delle relazioni familiari e quelle di particolare controllo richieste dal regime penitenziario.


Diritto penale della famiglia – Colloqui con minori – Vetro divisorio - Detenuti al 41bis ord. pen.– Mantenimento delle relazioni familiari; Rif. Leg. Art. 41-bis ord. pen.

editor: Ferrandi Francesca