Revisione dell’assegno divorzile: occorre che le circostanze sopravvenute siano tali da alterare gli equilibri economici stabiliti in sede di divorzio. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 13 maggio 2025, n. 12816

Cass. civ., Sez. I, Est. Caprioli, Ord., 13/05/2025, n. 12816 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di revisione dell'assegno divorzile ex art 9 L. 898/1970 il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta, ma, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18287 del 2018 deve verificare se, e in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato gli equilibri sanciti dall'assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio

cfr. ex multis Cass. n. 1645 del 19/01/2023

Rif. Leg. Artt. 5, 9 Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.

Revisione assegno di divorzio – Circostanze sopravvenute – Assetto economico in sede di divorzio - Prova

Nanti la Corte di Cassazione viene reclamato il decreto della Corte d’Appello che rigettava il reclamo principale e quello incidentale avverso il provvedimento emesso dal Tribunale che, nell'ambito del procedimento di revisione proposto ex art 9 legge n. 898/1970, aveva confermato l'assegno divorzile in favore della moglie.

Il marito ricorrente lamenta che la Corte di merito non abbia correttamente valutato la rilevanza dei fatti sopravvenuti e tra questi la stabile relazione sentimentale dell'ex coniuge con un facoltoso medico, il conseguimento di una stabilità lavorativa e la convivenza con la figlia autosufficiente, circostanze queste che avrebbero inciso sull'assetto patrimoniale esistente al momento del divorzio.

La Corte sostiene che le censure, sollecitando una inammissibile revisione del giudizio di fatto operato in sede di merito, siano inammissibili.

Si ripete che in tema di revisione dell'assegno divorzile ex art 9 L. 898/1970 il giudice non può procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, a maggior ragione nel caso in cui le condizioni di divorzio derivino da un accordo delle parti recepito nella sentenza emessa a seguito di ricorso congiunto.

Ciò posto va rilevato che nel caso in esame sia nel giudizio di primo grado che in quello di reclamo è stato accertata l’assenza di significative variazioni rispetto all'assetto convenuto in sede di divorzio, nè sussistono nella fattispecie né gli estremi del travisamento della prova né della violazione dell’obbligo della motivazione.

L'inammissibilità delle doglianze emerge ancora più ove si consideri che la Corte d’Appello ha ritenuto comunque necessario l’accertamento finalizzato alla verifica della componente perequativo compensativa dell'assegno divorzile, circostanza questa che non è stata aggredita dalle censure del ricorrente.

editor: Fossati Cesare