Riduzione assegno divorzile
Corte d'Appello di Roma, Sezione Famiglia, 27 luglio 2026 n. 6122, Presidente Relatore Dott.ssa Anna Maria Pagliari
Assegno divorzile – Modifica delle condizioni – Sopravvenuti giustificati motivi – Riduzione dell'assegno – Presupposti – Valutazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi.
Rif. Leg. Art. 5, sesto comma, Legge 1° dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii.; Art. 473-bis.29 c.p.c.
Nonostante il mancato riscontro di un peggioramento della capacità di reddito del coniuge obbligato, l’accertamento di un sopraggiunto accrescimento, in capo al medesimo, dell'onere di mantenimento di una terzogenita, e, in capo alla beneficiaria, del suo sopravvenuto inserimento nel mondo del lavoro, sia pure con rapporti non stabili, nonché dell'accrescimento patrimoniale pervenutole per via successoria, non giustificano la revoca della prestazione, quanto piuttosto la riduzione dell'assegno divorzile.
editor: Fossati Cesare
|
Mercoledì, 9 Settembre 2026
Revoca dell'assegno divorzile - Corte d'Appello Brescia, Sez. pers., min., fam. Sent. ... |
|
Domenica, 6 Settembre 2026
Revisione dell'assegno divorzile - Corte d'Appello L'Aquila, Sent. 14 agosto 2026, n. ... |
|
Giovedì, 27 Agosto 2026
Assegno divorzile |
|
Domenica, 26 Luglio 2026
Revisione assegno divorzile |



