Riduzione assegno divorzile

Corte d'Appello di Roma, Sezione Famiglia, 27 luglio 2026 n. 6122, Presidente Relatore Dott.ssa Anna Maria Pagliari

Assegno divorzile – Modifica delle condizioni – Sopravvenuti giustificati motivi – Riduzione dell'assegno – Presupposti – Valutazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi

Rif. Leg. Art. 5, sesto comma, Legge 1° dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii.; Art. 473-bis.29 c.p.c.

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Nonostante il mancato riscontro di un peggioramento della capacità di reddito del coniuge obbligato, l’accertamento di un sopraggiunto accrescimento, in capo al medesimo, dell'onere di mantenimento di una terzogenita, e, in capo alla beneficiaria, del suo sopravvenuto inserimento nel mondo del lavoro, sia pure con rapporti non stabili, nonché dell'accrescimento patrimoniale pervenutole per via successoria, non giustificano la revoca della prestazione, quanto piuttosto la riduzione dell'assegno divorzile.

editor: Fossati Cesare