Dichiarazione giudiziale di paternità: gli accertamenti immuno-ematologici sono sufficienti a provare la filiazione. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 9 maggio 2025, n. 12245
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, l'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall'art. 269, secondo comma, c.c., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l'imposizione, al giudice, di una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status
Cfr. Cass. n. 22732 del 12/08/2024.
Rif. Leg. Artt. 253, 269, 270, 2043, 2059, 2727, 2729 c.c.
Dichiarazione giudiziale di paternità - Accertamento – Mezzi di Prova – Disconoscimento di paternità – Giudicato – Risarcimento del danno – Prescrizione
Nella vertenza de qua, avente ad oggetto la domanda di riconoscimento della paternità e il risarcimento del danno promossa nei confronti del dante causa dei ricorrenti, la Corte di Cassazione respinge le censure relative alla valutazione dell'opportunità di disporre indagini suppletive o integrative di quelle già espletate in sede di merito, uniformandosi al proprio orientamento in ordine agli accertamenti immuno-ematologici, soprattutto in considerazione del passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento della paternità.
La Corte respinge i motivi di impugnazione relativi alla prescrizione dell’azione e alla rinuncia della querela nei confronti del dante causa dei ricorrenti, che non può certamente interpretarsi come rinuncia all'azione di dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c. né alle consequenziali azioni risarcitorie.
In punto risarcimento del danno per omesso riconoscimento, la Corte precisa che il relativo diritto non può farsi valere se prima non viene accertata con sentenza passata in giudicato la paternità, e che in ogni caso in materia di mantenimento del figlio naturale il diritto al rimborso "pro quota" delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha allevato, non è utilmente azionabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale (Cfr. Cass. n. 7986 del 04/04/2014).
Peraltro, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da deprivazione del rapporto genitoriale, conseguente all'illecito, di natura permanente, di abbandono parentale, decorre solo dalla cessazione della permanenza, ovvero dal giorno in cui il comportamento abbandonico viene meno (Cfr. Cass. 13 aprile 2023, n. 9930).
La Corte d'Appello ha liquidato il danno da mancato riconoscimento e da mancato mantenimento senza considerare che il convenuto non avrebbe potuto riconoscere il figlio prima del passaggio in giudicato del disconoscimento della paternità, non era legittimato a promuovere la relativa azione e non avrebbe potuto autonomamente sostituirsi ai genitori legittimi nell'assolvimento dei relativi compiti.
La sentenza impugnata viene cassata in riferimento ai motivi sesto e settimo, assorbito il nono, respinti gli altri, con rinvio alla Corte di merito in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
editor: Fossati Cesare
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